L'omessa notifica di sospensione della licenza di guida vanifica la funzione cautelare del provvedimento

di Lucia Izzo - Va restituita la patente all'automobilista il quale sostiene di non aver ricevuto, a seguito della trasgressione, la notifica dell'ordinanza che gli comunica la sospensione

Lo stop già patito è sufficiente e il troppo tempo trascorso nelle more risulterebbe incompatibile con la funzione cautelare del provvedimento.


Lo ha disposto il Giudice di Pace di Reggio Calabria (magistrato onorario Alfredo Carbognani), nella sentenza n. 1082/2016 che ha condannato la Prefettura a restituire la patente e a pagare le spese di giudizio all'automobilista a suo tempo multato.


Il trasgressore si era rivolto alla Confconsumatori Reggio Emilia, presieduta da Secondo Malaguti, ottenendo ragione alla sua pretesa: l'uomo è anche "recidivo", poiché per ben due volte è stato trovato al cellulare mentre era alla guida.

Scatta nei suoi confronti la multa ex artt. 172 e 173 CdS., infrazione che prevede anche, come sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida per trenta giorni.


Tuttavia, l'interessato ne viene a conoscenza solo molto tempo dopo, quando viene fermato all'aeroporto dalla polizia, di ritorno da un viaggio, e gli viene ritirata la licenza di guida.

Non risulta provato quanto affermato dalla Prefettura, ossia di aver inviato la comunicazione per posta, presumendone la giacenza presso l'ufficio postale: l'amministrazione non riesce a dimostrare che la comunicazione del provvedimento sia andata a buon fine.

Pertanto, il giudice accoglie la domanda attorea in quanto il lungo periodo di tempo trascorso nelle more consente di ritenere adeguato il periodo di sospensione della patente già sofferto.

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