Anche lui può far valere la nullità se la donna era a conoscenza della condizione di "impotentia coeundi" del coniuge

di Valeria Zeppilli - Tra i motivi che possono rendere nullo un matrimonio concordatario vi è l'impotenza del coiunge. Con l'ordinanza numero 5364/2016, depositata il 17 marzo (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi (seppure in seconda battuta) sulla possibilità di rendere efficace ed esecutiva la decisione di nullità del Tribunale Ecclesiastico anche nell'ordinamento italiano.

In particolare, nel caso di specie, era l'uomo (impotente) ad aver richiesto tale dichiarazione di inefficacia alla Corte territoriale, Corte che aveva accolto le sue pretese.

Ma la moglie non ci sta e si rivolge una prima volta alla Cassazione, con ricorso deciso con sentenza numero 9044/2014.

Anche in tale sede, però, viene riconosciuta la nullità. Ciò principalmente perchè, secondo i magistrati, nel caso in esame, la donna era a conoscenza della condizione di "impotentia coeundi" del coniuge e in ragione dell'assenza, nell'ordinamento italiano, di un principio di ordine pubblico secondo cui il vizio che inficia il matrimonio può essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia stato viziato.

Come si legge nel testo della sentenza, la donna non poteva non sapere che lui fosse impotente (dati i lunghi anni di fidanzamento) con la conseguenza che non si applica il principio secondo cui la nullità non può essere fatta valere da chi ne ha dato causa (ossia dal marito) perché tale norma presuppone che l'altro coniuge (in tal caso la moglie) non fosse stato a conoscenza della causa di nullità al momento della celebrazione delle nozze.

NB: Il canone 1084 del codice di diritto canonico dispone:
1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.
2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.

3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio fermo restando il disposto del can. 1098.

Il Canone 1098 dispone:
1. Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente

[Vedi: il testo del codice di diritto canonico]

Le disposizioni del codice civile:
Se prendiamo in considerazione le disposizioni del codice civile, notiamo che, a norma dell'art. 122, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore essenziale su qualità personali dell'altro.
La stessa norma chiarisce che "l'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute"

Ma la questione non si è risolta con la sentenza del 2014: la moglie ha costretto il Palazzaccio a scendere in campo per una seconda volta, pronunciando l'ordinanza oggi in commento, a fronte del ricorso per revocazione ordinaria proposto dalla donna.

Tuttavia, come precisato dai giudici, l'errore revocatorio opponibile a una sentenza della Cassazione consiste nella mancata percezione di un motivo di ricorso, mentre nel caso di specie le varie sub-censure che compongono il motivo non hanno identificato errori di fatto specifici e risultanti dagli atti o documenti della causa e non hanno ad oggetto supposti errori percettivi, risolvendosi nella sostanziale riproposizione dei motivi di ricorso per cassazione già in precedenza formulati. Tanto che anche il nuovo ricorso deve essere respinto.

La donna non potrà quindi che rassegnarsi ad accettare l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità.

Per saperne di più:

Il canone 1084 del codice di diritto canonico, afferma che l'impotentia coeundi, che sia antecedente al matrimonio e perpetua, anche se solo relativa, rende di per sé nullo il matrimonio.

In ogni caso se tale impedimento è dubbio, in diritto o in fatto, il matrimonio non deve essere impedito né dichiarato nullo.

Per quanto invece riguarda la sterilità, ovverosia l'impotentia generandi, essa non proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando che, ai sensi del canone 1098, "chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente".

Per quanto riguarda, invece, il diritto civile, l'impotenza non rappresenta di per sé un impedimento a un valido matrimonio.

Tuttavia, anche in tale ordinamento può accadere che tale condizione infici formalmente il legame coniugale.

L'articolo 122 del codice civile, infatti, al secondo comma stabilisce che il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge che se conosciute avrebbero condizionato diversamente la scelta, purché tale errore riguardi, tra le altre circostanze, "l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale".

Tra di esse viene generalmente fatta rientrare l'impotenza.

In ogni caso, per costante giurisprudenza, la malattia o l'anomalia devono sussistere al momento del matrimonio e non essere conosciute dall'altro coniuge. In presenza di tali requisiti sarà il giudice a valutare l'influenza delle stesse sul consenso (cfr. ad esempio Cass. n. 4876/2006).

L'articolo 122 c.c. si chiude sancendo che non è possibile proporre l'azione se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l'errore.

Tale lunga premessa risulta fondamentale per comprendere bene il contenuto dell'interessante ordinanza del 17 marzo scorso (e qui sotto allegata). Interessante, si badi bene, non tanto per quanto in essa statuito, quanto per la vicenda sulla quale la stessa è andata a incidere.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 5364/2016
Valeria Zeppilli

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