Dott.ssa Floriana Baldino - Il D.lgs. n. 156/15 con l' art. 9, ha introdotto importanti novità in materia tributaria.
La prima, anche molto importante, riguarda la sospensione delle cartelle di Equitalia fino a quando tutti i gradi di giudizio non sono terminati. Anche su semplice istanza del contribuente e senza necessità di accertamento ulteriore da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Nel momento in cui il contribuente, durante il procedimento e durante tutte le fasi di appello, dichiara all'Agenzia delle Entrate di avere un reddito basso e chiede la sospensione della cartella fino alla definizione del giudizio, questa dovrebbe essere concessa senza ulteriori indagini.
Questo principio, introdotto dal decreto su menzionato, è stato oggetto di ulteriori specificazioni da parte delle Entrate che, nella circolare n. 38/2015, hanno dettagliato le modifiche operate dal decreto stesso, spiegando anche i motivi sottesi alla sospensione delle cartelle durante le fasi di giudizio.
Si legge, infatti, nella circolare: "Funzione essenziale della sospensione dell'atto impugnato è paralizzare temporaneamente gli effetti pregiudizievoli dello stesso, in attesa della sentenza di primo grado. Nella valutazione dei presupposti della sospensione , l'interesse dal ricorrente va bilanciato con quello dell'ente impositore."
Tra le altre novità introdotte dal D.lgs. vi è la possibilità di conciliare le sanzioni.
In verità però nonostante la circolare dell'Agenzia delle Entrate, alcuni uffici ancora non sembrano aver recepito tali modifiche.
La disciplina della conciliazione giudiziaria è stata infatti riscritta prevedendone 2 tipologie:
a) quella fuori udienza;
b) quella in udienza.
Le nuove regole, fatta eccezione per il differente trattamento sanzionatorio, valgono per tutti i gradi di giudizio. La novità più rilevante riguarda la possibilità di conciliare la riduzione delle sanzioni finanche in appello.
Con riferimento alla conciliazione tributaria è da evidenziare che, se da un lato la nuova normativa prevede l'addebito delle spese di giudizio tutte a carico del soccombente, nell'ipotesi invece in cui il contribuente abbia chiesto la conciliazione delle sanzioni, il principio delle spese di giudizio non segue più quello della soccombenza ma l'articolo 15, comma 2-octies, del decreto n. 546, il quale prevede che: "qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dalla controparte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo. Se invece è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione".
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Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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