Credito d'imposta al 25% per chi investe in ricerca e sviluppo, bonus al 50% per i contratti "extramuros"

di Lucia Izzo - La circolare n. 5/2016 dell'Agenzia delle Entrate (qui sotto allegata) offre una guida al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, come disciplinato dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Destinazione Italia". 


La disciplina ha subito un'integrale modifica a opera della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 35, legge 23 dicembre 2014, n. 190) al fine di renderla più efficace nell'incentivare sia gli investimenti sia l'occupazione di personale con un profilo professionale qualificato; tale provvedimento, modificando la misura dell'agevolazione, estende il periodo di applicazione della stessa, amplia la platea dei beneficiari e le categorie di spese agevolabili e facilita le modalità di accesso al beneficio.


In sintesi, la misura prevedeva un credito di imposta pari al 50% delle spese incrementali (rispetto all'anno precedente) sostenute dalle imprese con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, con un'agevolazione massima annuale di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima annua di 50.000 euro in ricerca e sviluppo.


Il "nuovo" credito d'imposta


Il "nuovo" credito di imposta, non soggiacendo più alla limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all'utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non viene più riconosciuto a seguito della presentazione di un'apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della effettuazione delle spese agevolate.


Il novellato articolo 3 riconosce, per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.


La misura del credito


Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (nella precedente formulazione, il limite massimo era di 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000 (nella precedente formulazione, euro 50.000).


La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. "extramuros(contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).


Rispetto alla precedente formulazione della norma è stato eliminato il requisito costituito dal limite massimo di fatturato (pari a 500 milioni di euro): in tal modo è stata estesa la platea dei beneficiari, che include - sulla base della formulazione in vigore - anche soggetti di più rilevanti dimensioni.


Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è irrilevante a fini fiscali.
Inoltre, è esclusa l'applicazione del limite annuale di utilizzo di euro 250.000, disposto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché del limite "generale" di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a euro 700.000.


Inoltre, costituendo l'agevolazione in esame una misura di carattere generalela stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione (2014/C198/01) del 27 giugno 2014.


Sistema di controllo


Per quanto riguarda la disciplina dei controlli sulla corretta fruizione del credito di imposta, sono previsti esclusivamente controlli ex post, stante la automaticità del riconoscimento del credito stesso.


In particolare, i controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di "apposita documentazione contabile", comprovante il rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla norma per beneficiare del credito di imposta e contenente la quantificazione del credito stesso, che deve essere "certificata" dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio.


Beni immateriali

La legge di Stabilità 2015, oltre a disciplinare ex novo il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ha introdotto un'ulteriore misura agevolativa, volta ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all'acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed all'accrescimento dei beni immateriali.

È stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. "patent box").


Le due misure rappresentano due strumenti sinergici volti ad incentivare e ad agevolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa: il primo mediante l'attribuzione di un credito di imposta per l'attività di ricerca svolta, il secondo mediante la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall'attività di ricerca, a condizione che l'impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell'accrescimento degli stessi.


Agenzia delle Entrate, circolare 5/2016

Foto: 123rf.com
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