di Lucia Izzo - Spetta al destinatario della raccomandata a/r dimostrare che la busta inviata da Equitalia era vuota: la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, nella sentenza 5397/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso presentato da Equitalia, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito.
L'esattore era stato chiamato in giudizio da una Congregazione religiosa in default che aveva dichiarato di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento (una delle quali di importo pari a 30 milioni di euro) notificate a mezzo raccomanda a/r, poichè la busta era stata trovata vuota, pertanto invocava la nullità del ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento in questione.
Il Collegio accoglie parzialmente l'impugnazione di Equitalia contro la sentenza della CTR Puglia che aveva invece dato ragione alla Congregazione.
Per gli Ermellini, il soggetto che procede alla notifica della cartella esattoriale con la procedura di cui all'art. 26, D.P.R. n. 602/73 può limitarsi a consegnare il plico chiuso all'agente postale per la sua spedizione, essendo assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. tanto l'accettazione quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata e gravando invece sul destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza del contenuto della raccomanda.
La Corte evidenzia che sul tema si registra una certa divaricazione della giurisprudenza di legittimità, ma il Collegio intende aderire all'orientamento prevalente in base al quale, ove il Concessionario si avvalga della facoltà prevista di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediate raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, adempimento senz'altro a carico dell'ufficio postale con quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire dal mittente
L'orientamento prevalente è più rispettoso del principio generale di c.d. vicinanza della prova, poichè la conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo ci contenuto.
Pertanto, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico, in realtà, non conteneva alcun atto al suo interno ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito.
Cass., sez. Tributaria, sent. 5397/2016