di Lucia Izzo - Quando la fame annebbia la mente può portare a compiere gesti improvvisi come rubare da un banco di vendita, ma il fatto non rappresenta reato se non è grave e l'indagato non è pericoloso.
Lo ha evidenziato la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 11433/2016 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica.
Il P.M. agisce dinnanzi agli Ermellini contro l'ordinanza con cui Tribunale aveva rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di un uomo, sorpreso nella flagranza del tentato furto di generi alimentari: per i giudici tale fatto non poteva essere considerato grave e neppure pericoloso il soggetto, persona incensurata e non segnalata neppure negli archivi di polizia.
Chiare le modalità della vicenda: l'indagato era stato sorpreso, in ora notturna (alle 3:00), nascosto nei pressi dei banco di vendita della persona offesa, lasciato incustodito nel mercato del paese, e tratto in arresto dagli operatori impedendo così la consumazione del fatto.
A nulla vale per il Procuratore lamentare la violazione di legge, ritenendo che la giurisprudenza di Cassazione affermi che il controllo dei giudice sulla legittimità dell'arresto debba limitarsi alla verifica dello stato di flagranza e della ipotizzabile sussistenza di uno dei delitti che lo consente, senza valutare il quadro indiziario e le esigenze di cautela.
Gli Ermellini chiariscono che il delitto per il quale l'indagato è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l'arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede "soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".
In maniera congrua, il giudice della convalida ha motivato la decisione ritenendo che il fatto non fosse connotato da alcuna particolare gravità, trattandosi di un furto, solo tentato, di generi alimentari; inoltre, non poteva dedursi dalle circostanze del medesimo alcun sintomo di pericolosità dell'arrestato (il furto era avvenuto in ora notturna solo perché in tale momento il banco era privo di sorveglianza), tanto più che egli non era gravato precedenti penali e non era, pertanto, noto agli operanti come soggetto dedito alla consumazione di reati contro l'altrui patrimonio.
Cass., V sez. pen. sent. 11433/2016• Foto: 123rf.com