Il requisito della violenza è integrato anche da quella impropria attuata avvalendosi di mezzi anomali idonei ad esercitare una pressione sulla volontà altrui
di Valeria Zeppilli - Quando si è immersi in un'accesa discussione bisogna stare particolarmente attenti a non esagerare, anche se si è convinti di non essere tipi violenti. Il rischio di subire una condanna penale, infatti, è dietro l'angolo.

Basti pensare che con la sentenza numero 11914/2016, depositata ieri dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione (qui sotto allegata), è stata confermata l'astratta configurabilità del reato di violenza privata nel comportamento di chi impedisca al proprietario di un appartamento di chiudere la porta di ingresso per mettere fine a una conversazione, frapponendo il piede tra lo stipite e il battente dell'uscio.

Fortunatamente per l'imputato, però, nel caso di specie il reato si era estinto per prescrizione.

I giudici, più nel dettaglio, hanno precisato che in un caso come quello sopra descritto, in cui l'uomo ha cercato di impedire alla ex moglie di chiudere la porta di casa per continuare la discussione sulla vita del figlio, deve ritenersi sussistente nell'agente la consapevolezza di ostacolare la libertà dell'altro soggetto di determinarsi autonomamente.

Oltretutto, non deve dimenticarsi che il requisito della violenza è integrato anche dalla violenza impropria, ovverosia da quella attuata avvalendosi di mezzi anomali idonei ad esercitare una pressione sulla volontà altrui.

Non deve dimenticarsi poi che il dolo richiesto per la configurabilità del reato in questione è quello generico.

Se non fosse stato per il decorso del tempo, quindi, nulla avrebbe salvato l'impulsivo ricorrente da una condanna penale!

Corte di cassazione testo sentenza numero 11914/2016
Valeria Zeppilli

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