Nota di commento alla sentenza n. 194 del 20 gennaio 2016 ed all'ordinanza n. 191 dell'11 marzo 2016 del TAR Catania

Con sentenza n. 194 del 20 gennaio 2016, il TAR Catania - IV Sezione, ha annullato tre dei quattro provvedimenti di D.A.SPO. (Divieto di assistere a manifestazioni sportive) comminati dalla Questura di Catania a carico di altrettanti tifosi dell'Avellino, in occasione del match calcistico Catania-Avellino del 29/03/2015.

I provvedimenti impugnati erano stati adottati poiché i tifosi irpini avrebbero arbitrariamente azionato il pulsante per sbloccare i tornelli di ingresso; i ricorrenti, tuttavia, avrebbero adottato tale condotta, seppure "censurabile" a detta del TAR Catania, in quanto "minacciati" dal lancio di fumogeni ed oggetti contundenti dal settore della curva etnea.

Nonostante il provvedimento di cui all'art. 6 della Legge n. 401/1989 sia ispirato da preminenti finalità cautelari di tutela dell'ordine pubblico, che giustificano la sua adozione anche in via meramente preventiva, il Tribunale Amministrativo catanese ha riconosciuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In particolare, il TAR Catania ha ravvisato, nella fattispecie, la sussistenza di uno "stato di necessità", rilevando che la condotta posta in essere dai ricorrenti era giustificata dalle gravi condizioni di pericolo cui gli stessi si trovavano esposti.

Difatti, la scriminante disciplinata dall'art. 54 c.p., richiamata dal Giudice amministrativo nella pronunzia in esame, postula, ai fini della sua applicazione, la sussistenza di un pericolo attuale ed inevitabile, nonché l'esistenza di un pericolo che riguardi un danno grave alla persona.

Da ciò si desume come il pericolo debba essere presente nel momento in cui il soggetto agisce e che il danno che ne possa derivare debba presentare il carattere dell'imminenza.

Nondimeno, ai fini della sussistenza dell'esimente in esame, è richiesto il requisito della proporzionalità tra il fatto ed il pericolo.

Ed infatti, il TAR Catania, con la sentenza che ha annullato tre dei quattro provvedimenti di D.A.SPO., ha espresso il principio in forza del quale è ammessa la reazione caratterizzata da comportamenti "censurabili" solo quando il fatto sia proporzionato al pericolo, ai sensi dell'art. 54 c.p.

Alla stregua di tale pronunzia si pone, altresì, la recentissima ordinanza n. 191 dell'11 marzo 2016 dello stesso TAR etneo, con la quale è stato sospeso un altro provvedimento di D.A.SPO. emesso dalla Questura di Catania, sempre nel medesimo evento calcistico, nei confronti di un altro tifoso irpino.

Il Giudice amministrativo catanese, richiamando la sentenza n. 194/2016, ha ritenuto sussistenti, seppure in fase cautelare, gli stessi profili di fondatezza già presenti nel precedente contenzioso conclusosi con l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Dott. Rosario Giommarresi

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