Il divieto di adibire appartamenti a uso diverso da quello abitativo non si estende automaticamente agli uffici che l'assemblea può consentire

di Lucia Izzo - Niente asilo nido nel condominio anche se altri appartamenti sono adibiti a studi professionali.

Il Tribunale di Roma, sentenza 23559/14, ha chiarito che l'assemblea condominiale ha il potere di vietare che un'abitazione sia adibita ad asilo nido e, al tempo stesso la maggioranza può disporre diversamente per gli immobili nel quale vi siano degli uffici, nonostante il divieto contenuto nel regolamento di utilizzare gli appartamenti a uso diverso da quello abitativo.


Respinta la domanda del proprietario di un'abitazione contro l'ente di gestione: l'uomo evidenziava che aveva dato in affitto l'appartamento di sua proprietà ad un asilo nido, ma l'assemblea condominiale aveva poi deliberato che tale attività non avrebbe potuto svolgersi nello stabile.


Il ricorrente evidenzia che il regolamento non vieta espressamente gli asili nidi, limitandosi ad un divieto di adibire gli appartamenti condominiali a usi diversi da quello abitativi; ciononostante, la delibera, sostiene il proprietario, deve considerarsi illegittima posto che il divieto di uso diverso era stato violato anche da altri condomini che avevano utilizzato gli immobili come studi professionali.


Questo, secondo la ricostruzione del ricorrente, è un chiaro segnale che il condominio tende a disapplicare quanto previsto dal regolamento, ma, in aggiunta, la delibera sarebbe affetta da nullità anche per non aver contestualmente vietato agli altri condomini di impiegare gli appartamenti come studi.


Ricostruzione che non trova accoglimento in Tribunale: in primis, il giudice capitolino ha rammentato che oggetto di impugnazione può essere solo una delibera in cui è cristallizzata una precisa volontà dell'assemblea e non una "delibera inesistente" quale sarebbe quella che non vieta ad altri di destinare i beni a studio professionale.


Il regolamento condominiale, prosegue il giudicante, avente natura contrattuale ben può limitare poteri e facoltà che spettano ai singoli sulle parti di edificio di loro proprietà esclusiva: nel caso di specie appare evidente che l'uso dell'appartamento come asilo nido è una circostanza che viola espressamente la normativa condominiale nella parte in cui non consente di utilizzare gli immobili a uso diverso dall'abitazione.

Va quindi riconosciuta validità alla delibera che impedisce di aprire un asilo nido nell'appartamento.


Per quanto riguarda, invece, gli appartamenti utilizzati come studi professionali, questo impiego dell'immobile deve ritenersi assoggettato a diversa disciplina regolamentare atteso che può essere consentito laddove ritenuto dalla maggioranza prevista  dal codice civile.


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