di Lucia Izzo - Può essere sottoposto a sequestro il blog anche se colui che ne cura e pubblica i contenuti è un giornalista iscritto all'Ordine.
Così la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha chiarito nella sentenza n. 12536/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un giornalista il cui blog era stato sottoposto a sequestro a causa di contenuti offensivi rivolti nei confronti di una terza persona.
Inutile per il cronista chiedere il riesame del provvedimento di sequestro, il sito va oscurato per far cessare le conseguenze dannose delle condotte illecite già poste in essere dall'imputato, sia di evitare la reiterazione di ulteriori reati della stessa specie.
In sede di legittimità, l'imputato evidenzia che sul blog erano presenti diverse sezioni con altre tipologie di contenuti, dovendosi quindi qualificare il sito sequestrato quale testata giornalistica per l'attività informativa e giornalistica svolta (in linea con la giurisprudenza della Corte Edu).
La Corte, conferma che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, in tema sequestro
di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.Tuttavia, la stessa Cassazione ha precisato che in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica "quali forum, blog (ossia «una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente»), newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa".
La pronuncia impugnata, richiamando puntualmente la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha rilevato che il sito dell'imputato "non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni".
Osserva ancora il giudice del riesame che si tratta, invece, di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento a un direttore responsabile, le pubblicazione si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni), svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a
commento; infine, lo stesso imputato viene definito testualmente "giornalista - blogger" e il sito viene chiamato blog.
I rilievi circa l'invocato riconoscimento sostanziale dell'attività informativa e giornalistica e sulle diverse sezioni e tipologie di contenuti del sito web, nonché, il motivo aggiunto, sull'iscrizione del ricorrente all'ordine dei giornalisti, non inficiano le conclusioni del giudice del riesame in ordine alla carenza, nel sito in questione, dei requisiti necessari a definire una testata giornalistica telematica.
Poiché gli elementi specifici valorizzati dall'ordinanza impugnata (assenza del carattere della periodicità regolare delle pubblicazioni, della testata e della registrazione, oltre alle indicazioni rinvenibili nello stesso sito e negli scritti dell'imputato) sono del tutto trascurati dal ricorso, questo non merita accoglimento.
Cass., V sez. pen., sent. 12536/2016• Foto: 123rf.com