di Valeria Zeppilli - L'articolo 2947 del codice civile prevede delle ipotesi di prescrizione breve dei diritti, tra le quali quella biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.
A tal proposito, la recente sentenza della Corte di cassazione numero 5894/2016 (depositata il 24 marzo e qui sotto allegata) ha ancora una volta chiarito che in simili ipotesi per l'applicabilità della prescrizione di due anni non occorre necessariamente che si tratti di danni che siano strettamente derivati dalla circolazione dei veicoli.
A tal fine è infatti sufficiente anche la semplice sussistenza di un nesso di dipendenza che colleghi nel suo determinismo l'evento dannoso alla circolazione.
Nel caso di specie, la vicenda aveva tratto origine dalla presenza di una lastra di ghiaccio sul manto stradale che aveva fatto perdere a un automobilista il controllo del proprio mezzo, tanto da farlo scontrare con un tram.
Peccato però che l'uomo si era ricordato un po' troppo tardi di chiedere i danni: sia il Tribunale che la Corte di appello, infatti, avevano decretato l'intervenuta prescrizione del suo diritto per mancato esercizio biennale.
La Cassazione, alla luce del predetto principio, non ha potuto che confermare tale orientamento, nonostante il ricorrente avesse tentato di far valere l'inoperatività nel caso di specie dell'articolo 2947, comma 2, c.c. in ragione del fatto che lo stesso andrebbe limitato ai danni causati direttamente dalla circolazione dei veicoli.
L'interpretazione estensiva della norma, infatti, trova fondamento e limite nella sua stessa ratio, che è quella di garantire la proficuità dell'accertamento della dinamica di un incidente stradale, possibile solo quando la relativa azione sia sollecitamente proposta.
Corte di cassazione testo sentenza numero 5894/2016