di Valeria Zeppilli - Nel giudicare, i giudici devono tenere conto di tutti gli elementi e le risultanze istruttorie che siano determinanti ai fini della decisione della causa.
Altrimenti la sentenza va cassata per insufficiente motivazione.
Si guardi, ad esempio, alla pronuncia numero 5620/2016, depositata dalla terza sezione civile della Corte di cassazione il 22 marzo (qui sotto allegata).
Tra le questioni analizzate in tale sede dai giudici vi era il ricorso incidentale proposto da una banca avverso la sentenza con la quale il giudice del merito aveva omesso di considerare le prove fornite dall'istituto di credito circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violando così le norme di diritto in materia di prove senza dare a riguardo alcuna motivazione.
Più nel dettaglio, la Corte territoriale aveva ritenuto che la banca avesse fornito solo la prova del fallimento del suo debitore senza invece provare la propria incapienza effettiva o altamente probabile quale creditore degradato a chirografario in forza della cancellazione delle ipoteche.
Così facendo, però, non aveva effettivamente tenuto conto delle risultanze istruttorie e processuali evidenziate dall'istituto di credito e indubbiamente rilevanti per la decisione della causa. Ciò anche ai fini dell'eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, la cui omissione era pure oggetto di ricorso incidentale.
Sotto tale aspetto, quindi, per i giudici di legittimità la sentenza della Corte d'appello va cassata con rinvio a una diversa composizione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 5620/2016