di Paolo M. Storani - La disamina di Patrizia Ziviz si segnala per la lucidità nel delineare le nefaste ricadute che si avrebbero per i diritti delle persone lese nei sinistri della strada e negli eventi avversi in materia di malpractice medico - sanitaria ove il DDL Concorrenza venisse varato così come è stato sin qui pensato ed elaborato.
Ringrazio Patrizia per l'intervento: le avevo richiesto un contributo in materia appena qualche giorno ed eccolo spuntare come per incanto dalla mia casella di posta elettronica, con un appello vigoroso alle forze parlamentari affinché scongiurino l'eventualità che simili mostruosità possano vedere la luce nel nostro già desertificato panorama giuridico.
IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI (IN MATERIA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 138 E 139 COD. ASS.)
di Patrizia Ziviz
Nel processo di revisione cui risultano sottoposti gli artt. 138 e 139 cod. ass. - in seno al ddl sulla concorrenza - continuano a susseguirsi modifiche e ritocchi che, ben lungi dal migliorare la proposta di modifica originaria (già discutibile di per sé), sembrano destinati a produrre nuovi mostri giuridici.
Il dato innovativo più rilevante - che risulta prospettarsi a seguito delle proposte di modifica - riguarda l'onnicomprensività delle tabelle: nella nuova versione delle due norme si sancisce che tali tabelle dovranno rappresentare strumento di misurazione del danno non patrimoniale (derivante da lesione dell'integrità psico-fisica) considerato nel suo complesso.
Ora, si tratta di osservare che - in generale - lo strumento tabellare viene utilizzato per individuare una base di calcolo omogenea, utile a convertire un pregiudizio avente carattere non economico in una somma di denaro.
Visto che gli importi monetari vengono stabiliti dalle tabelle avendo di mira una ben definita area di pregiudizio, eventuali modifiche quanto al fenomeno preso a riferimento - attraverso la considerazione di ulteriori compromissioni - richiede di procedere ad un ritocco delle somme corrispondenti, al fine di includere gli aspetti pregiudizievoli in precedenza non misurati.
E' ciò che è avvenuto nell'ambito delle tabelle del Tribunale di Milano (attualmente base di riferimento a livello nazionale) le quali - all'atto dell'adozione di una nozione unitaria di danno non patrimoniale - sono state modificate, nei relativi valori monetari del punto, al fine di includere la componente morale del danno, che in precedenza veniva calcolata autonomamente.
A tale logica si è sottratta, però, la tabella normativa, prevista dall'art. 139 cod. ass.
La portata della tabella, a suo tempo elaborata per misurare il danno biologico strettamente inteso, viene oggi considerata onnicomprensiva, senza che i relativi importi abbiamo subito alcuni ritocco.
Ciò secondo un'interpretazione avallata dalla stessa Corte costituzionale: la quale, pur mostrandosi consapevole che la tabella normativa risulta riferita a una concezione del pregiudizio non patrimoniale anteriore a quella unitaria affermata dalle Sezioni Unite del 2008, ha ritenuto che i tetti stabiliti a livello normativo per la personalizzazione del risarcimento riguardino non già la sola componente biologica del pregiudizio, bensì le conseguenze non patrimoniali della lesione alla salute complessivamente intese.
Tale indirizzo trova conferma in seno al processo di revisione legislativa della norma, in quanto nel testo della stessa viene inserito un comma volto a sancire che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto attraverso l'applicazione del calcolo tabellare "è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche".
Mentre viene sancita in via normativa l'onnicomprensività della tabella, non viene ritoccato per alcun verso il valore del punto, al fine di includere la componente morale del danno.
Della stessa potrà tenersi conto esclusivamente in seno al processo di personalizzazione: la quale, ristretta nel margine del 20%, viene applicata in riferimento alle ripercussioni su specifici aspetti dinamico-relazionali, nonché alle sofferenze psico-fisiche di particolare intensità.
Si procede, quindi, alla totale cancellazione della componente standard del danno morale, dal momento che la stessa - da un lato - non risulta inserita nel calcolo del punto base e - dall'altro lato - non viene considerata in sede di personalizzazione, dove rilevano esclusivamente le sofferenze di particolare intensità (peraltro compresse nella soglia asfittica stabilita dal legislatore, assieme alle ripercussioni di carattere esistenziale).
Nel processo di revisione normativa, la logica dell'onnicomprensività viene applicata anche alle tabelle relative alle lesioni di non lieve entità.
Sussistono, però, delle differenze, in quanto la componente del danno morale risulta presa in considerazione nella determinazione del punto; si stabilisce, infatti, che il valore dello stesso risulta incrementato "in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".
Sembra, dunque, che - per questa via - si adotti una logica simile a quella che ha guidato la revisione delle tabelle milanesi, ove il valore del punto è stato incrementato in misura percentuale, crescente all'aumentare della percentuale di invalidità, per tener conto della componente standard del pregiudizio morale.
L'importo ricavabile dalla tabella può, inoltre, essere personalizzato, entro un tetto del 30%; ma, a differenza di quanto previsto nel testo rivisitato dell'art. 139, tale personalizzazione riguarda soltanto i profili dinamico-relazionali, e non già le eventuali sofferenze di particolare intensità.
In buona sostanza, mentre nella tabella delle micropermanenti viene smarrita la considerazione della componente standard del danno morale, per le macroinvalidità si perde la possibilità di personalizzare il risarcimento in considerazione delle eventuali sofferenze particolarmente gravi subite dalla vittima.
Pur essendo noto che proprio nell'area della macroinvalidità le sofferenze possono svilupparsi con esiti assai consistenti e legati alla situazione concreta, le stesse vengono confinate in un calcolo standard (per il quale, d'altro canto, non risulta stabilito alcun tipo di vincolo quantitativo, nemmeno come base di partenza, per cui il margine di incremento potrebbe rivelarsi, nella pratica, assai poco consistente).
Come se non bastasse, è in circolazione un possibile emendamento, proiettato a definire in maniera diversa la portata onnicomprensiva della tabella di cui al 138 cod. ass. rispetto a quella stabilita per la tabella delle micropermanenti.
Il tenore dell'emendamento è il seguente: "quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona".
Una disposizione del genere appare estremamente ambigua.
Non si parla più di lesioni fisiche, bensì di danno biologico, per affermare che questo diventerebbe unica voce risarcitoria in caso di macroinvalidità, e avrebbe valore assorbente rispetto ai pregiudizi derivanti dalla lesione di qualsiasi diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
Un'indicazione del genere appare priva di fondamento sul piano teorico: il danno biologico non si presta, infatti, a poter "invadere" in alcun modo il territorio coperto dai pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla lesione di altri tipi di diritti costituzionalmente protetti, essendo lo stesso strettamente legato alla sola lesione dell'integrità psico-fisica.
Un conto è sostenere la sua valenza assorbente a fronte della sussistenza di quest'ultima, mentre altro è dire che esso assorbe qualunque conseguenza non patrimoniale, derivante alla violazione di diritti di altro genere.
Sul piano pratico la portata di una norma del genere potrebbe rivelarsi dirompente, in quanto - in una distorta applicazione della stessa - si potrebbe arrivare addirittura a sostenere l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale dei congiunti, derivante dalla lesione del rapporto familiare provocata dall'invalidità del proprio caro, trattandosi di pregiudizio derivante dalla lesione di altro diritto costituzionalmente protetto.
Il commento, a fronte di simili mostruosità, è che fonte delle stesse non può che essere un colpevole sonno della ragione da parte del nostro legislatore.
E', dunque, necessario che alzare forte la voce affinché chi siede in parlamento si risvegli prima che indicazioni del genere possano trovare concreta cittadinanza nel sistema.