Dal 2017 in virtù della legge n. 103/2017 l'imputato non ha più la possibilità di presentare personalmente il ricorso in cassazione. In questo modo si è posto fine alle numerose declaratorie d'inammissibilità legate al tecnicismo del ricorso

È possibile per la parte proporre ricorso in Cassazione personalmente?

La possibilità di ricorrere personalmente in cassazione veniva concessa dal nostro ordinamento solo nell'ambito del solo processo penale. Il riferimento normativo va rinvenuto nell'articolo 613 del codice di rito, il cui primo comma recitava "Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori."

Possibilità, quella di ricorrere da soli in Cassazione, che è stata abolita con la soppressione del suddetto inciso ad opera della legge n. 103/2017.

Come spiegato nel dettaglio dalla Cassazione con la sentenza n. 53203/2017: "L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, ha inserito nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che nell'ambito delle «Disposizioni generali» di cui al Titolo I del Libro IX del codice di rito, dedicato alle «Impugnazioni», disciplina l'impugnazione dell'imputato, la clausola di esclusione - Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1- anteponendola alla preesistente previsione secondo la quale - l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale...

Il comma 63 dello stesso articolo ha, inoltre, soppresso nell'esordio dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., le parole: - Salvo che la parte non vi provveda personalmente - così imponendo in ogni caso la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

In tal modo il legislatore della riforma ha inteso inequivocabilmente escludere la possibilità per l'imputato di presentare ricorso per cassazione personalmente, prescrivendo a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto di ricorso, come pure delle memorie e dei motivi nuovi, da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, in espressa deroga alla regola, tuttora vigente, che per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, continua ad ammettere la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione dell'impugnazione (...)

Dalla Relazione illustrativa al disegno di legge e dagli atti del dibattito parlamentare emerge con chiarezza che l'intervento riformatore era diretto ad evitare la proposizione di ricorsi in cassazione destinati con grande frequenza alla declaratoria di inammissibilità per mancanza dei requisiti di forma e di contenuto, dovuta alla obiettiva incapacità del ricorrente personale di individuare e censurare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato in una cornice processuale connotata da spiccato tecnicismo.

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