Accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.: l'uso dell'acqua è connesso al diritto alla salute tutelato dalla Costituzione

di Lucia Izzo - Il gestore del servizio non può, per cercare di indurre al pagamento l'utente moroso, staccargli l'acqua potabile sia in casa che nel garage, se le bollette rimaste insolute riguardano un contratto che si riferisce alla sola pertinenza dell'immobile.


Questo emerge dal provvedimento pubblicato dalla sezione civile del Tribunale di Fermo (giudice Sara Marzialetti) il 23 marzo, con cui il giudice ha ordinato d'urgenza all'azienda di riattivare la fornitura d'acqua nell'appartamento dell'utente, in quanto la sospensione di servizi essenziali può ledere i valori tutelati dalla Costituzione.


Merita accoglimento il ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato dal consumatore a cui il gestore del servizio idrico integrato ha sospeso l'erogazione di acqua potabile: tuttavia, la morosità che gli viene contestata riguarda soltanto le bollette del garage e non anche l'abitazione dove la ricorrente vive insieme alla figlia e nella quale è stata comunque sospesa la fornitura d'acqua potabile. 


Le due utenze, infatti, sono separate e la sospensione del servizio idrico predisposta unilateralmente dall'azienda anche nella casa appare particolarmente afflittiva per il consumatore.

D'altronde, appare anche anomala la fattura riguardante l'autorimessa, che in soli sei mesi del 2014 ha portato a una bolletta di 4.770 euro, nonostante sull'immobile siano presenti dei sigilli.


Il giudice evidenzia che l'art. 32 della Costituzione tutela i diritto alla salute, a cui certamente è connesso l'uso dell'acqua potabile in casa. Pertanto, acclamarti i requisiti di fumus bonis iuris e periculum in mora, è giustificato il provvedimento d'urgenza che ordina il riallaccio.


Irrilevante la circostanza che la donna abbia atteso alcuni mesi prima di intervenire in via giudiziale, in quanto appare evidente che fosse alla ricerca di una soluzione alternativa, ma l'urgenza rimane ugualmente stante la natura irrinunciabile del servizio idrico.

Al gestore non resta che adempiere all'ordine di riallaccio e a pagare le spese di giudizio.


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