La Cassazione 6591/2002 ha stabilito che a norma dell'art. 20 c.p.c. il giudice competente è quello del luogo in cui si sono verificati i danni conseguenti all'evento diffamatorio
La diffusione dei mezzi telematici ha aperto nuove frontiere anche per il mondo del diritto. Di recente la Corte di Cassazione (sent. 8 maggio 2002 n. 6591) ha dovuto così dare una sua risposta al problema della individuazione del giudice competente per territorio nel caso di diffamazione avvenuta nella rete informatica.
La Corte ha stabilito, in merito, che a norma dell'art. 20 c.p.c. il giudice competente è quello del luogo in cui si sono verificati i danni conseguenti all'evento diffamatorio.
Detto luogo, secondo la Corte coincide con il domicilio dell'offeso dove questi ha stabilito, appunto, la sede principale dei propri affari e dei propri interessi e dove pertanto si ripercuotono gli effetti dannosi della diffamazione.
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