La Corte d'Appello di Bologna in contrasto con la Cassazione

di Lucia Izzo - L'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge Fornero non si applica in caso di licenziamenti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dove resta in vigore la vecchia formulazione della norma.

Lo ha affermato la Corte d'Appello di Bologna, nella sentenza 83/2016, pubblicata dalla sezione lavoro.

Nonostante la Corte di Cassazione abbia affermato il contrario (sentenza 24157/2015, per approfondimenti: Cassazione: l'art. 18 vale anche per gli statali), la Corte Bolognese ritiene che elementi a supporto della tesi di non applicabilità si possono desumere dalla lettera e dall'interpretazione delle norme, trattandosi dell'unica lettura compatibile con l'art. 97 della Costituzione.

Infatti, la tutela meramente risarcitoria prevista per giusta causa o giustificato motivo, non risulterebbe compatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

Viene dunque rigettato il ricorso promosso dall'Asl e confermata la sentenza del giudice di opposizione che, in riforma rispetto a quanto stabilito nella fase sommaria, aveva ritenuto applicabile la formulazione originaria dell'art. 18 della legge 300/1970.

Per il Collegio, dal comma 7 dell'art. 1 della legge 92/2012 si desume il rinvio a iniziative di armonizzazione della normativa che verranno effettuate dal ministro, circostanza che fa assumere alla riforma Fornero una portata meramente programmatica rispetto al pubblico impiego.

In tal senso, il dato testuale dovrebbe quindi interpretarsi, secondo i giudici emiliani, nel senso che le disposizioni introdotte dalla legge 92/2012 rappresentano principi e criteri che non si applicano ai dipendenti pubblici a meno che non vi sia una espressa previsione in tal senso; ciò significa che le disposizioni della Fornero, a meno che non siano dichiarate espressamente applicabili anche ai rapporti di impiego pubblico privatizzati, restano escluse da quest'ambito.

Per la sentenza coesistono due diversi testi dell'art. 18: la formulazione originaria dello Statuto dei lavoratori, che vige per il lavoro pubblico privatizzato, e una versione modificata dalla riforma del 2012 valevole per il lavoro privato.

Un mero ristoro economico, conclude il collegio "appare difficilmente compatibile con l'interesse pubblico a salvaguardare l'imparzialita dell'amministrazione".


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