di Lucia Izzo - La causa di esclusione della punibilità, di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in questi si applica la disciplina prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma speciale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione V penale, nella sentenza n. 13093/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma.
Il P.G. impugna la sentenza resa dal Giudice di pace di Palestrina che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, cod. proc. pen., per la particolare tenuità del fatto.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso, evidenziano che in relazione ai reati di competenza del Giudice di pace non appare possibile applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., poiché in questi si applica la disciplina prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella dettata dal codice penale.
Secondo tale disciplina speciale, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
Proprio questo pregiudizio costituisce un elemento estraneo rispetto all'ambito di operatività della disposizione ex art. 131 bis cod. pen., per la quale non hanno alcun rilievo, invece, l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento o il diritto di veto della persona offesa e neppure il diritto potestativo dell'imputato a non avvalersi dell'istituto.
A norma dell'art. 131 bis cod. pen., la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma (con parametri valutativi quindi ulteriori rispetto all'elemento costituito, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, dal solo grado della colpevolezza), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (anziché occasionale ex art. 34 cit.).
Oltre al dato normativo, già di per sé significativo al riguardo, la sentenza citata trae, poi, la conferma dell'inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., nei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di pace, dalla circostanza che il legislatore delegato non abbia seguito l'invito rivolto dalla Commissione Giustizia della Camera di valutare "l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame" ossia l'introduzione nel codice penale dell'art. 131-bis, ciò sul rilievo che la legge delega non conferiva tale potere, per cui, durante la fase di progettazione dell'art. 131-bis cod. pen., è apparso ben chiaro come ciò si sarebbe risolto nel tollerare la coesistenza dei due istituti.
In base a queste conclusioni la Corte annulla la sentenza impugnata rinviando al Giudice di pace per un nuovo giudizio.
Cass., sez. V pen., sent. 13093/2016