I chiarimenti dell'Inps nella circolare allegata sulla versione 2016 delle agevolazioni per chi assume
di Giovanna Molteni - Con circolare numero 57, pubblicata il 29 marzo 2016 (qui sotto allegata), l'Inps fornisce le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. 

Più nel dettaglio, allo scopo di incentivare forme di occupazione stabili e limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2016, la Legge di Stabilità 2016 prevede l'esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40% dell'ammontare dei contributi medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. 

La durata del beneficio è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.
L'esonero contributivo spetta alla condizione che, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, mentre è esclusa l'applicazione del beneficio qualora, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate. 


L'esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati e anche i datori di lavoro agricoli, sia pure per questi ultimi con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali la normativa vigente già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
 

Giovanna Molteni

Foto: 123rf.com
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