di Lucia Izzo - Il legale non può certo contare sul sistema di tutele approntato per i dipendenti pubblici, ma ciò non significa che l'avvocato sia totalmente primo di prestazione a sostegno della sua salute in caso di malattia e infortunio.
L'indennizzo per infortunio o malattia, infatti, è esplicitamente previsto dal "Regolamento per l'erogazione dell'assistenza" approvato con nota ministeriale del 25 settembre 2015 (G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015).
Beneficiari
Possono beneficiare dell'assistenza indennitaria gli iscritti ala Cassa, non pensionati, che, per infortunio o malattia verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi.
L'assistenza può essere erogata anche se l'iscritto, successivamente all'evento medesimo, sia deceduto o abbia cessato l'attività professionale: se deceduto ne potranno beneficiare il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a circo, anche se non conviventi, oppure, in mancanza i familiari indicati nell'art. 433 cod. civ., se convenienti e a carico.
Il richiedente deve essere in regola con le prescritte dichiarazioni reddituali (Modd. 5) alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali.
Misura dell'indennizzo
L'indennizzo, non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, consiste in una diaria giornaliera pari a 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni.
Non può, inoltre, essere superato il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi e l'indennizzo minimo giornaliero non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 1/365° dell'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento.
L'indennizzo non potrà essere corrisposto per una durata superiore a 365 giorni e non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa: nello specifico non è previsto il cumulo con i trattamenti pensionistici, l'indennità di maternità e l'erogazione di altri sussidi.
La domanda
In caso di impossibilità assoluta all'esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o malattia, al fine di ottenere assistenza indennitaria si rende necessario compilare l'apposita domanda (qui sotto in allegato il relativo modulo).
Al modulo, da presentare direttamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense entro due anni dall'infortunio o malattia, andranno allegate:
- certificazione medica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) da cui risulti l'assoluta impossibilità ad esercitare l'attività professionale per almeno due mesi;
- eventuale dichiarazione di surroga per il caso di infortunio;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
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