di Marina Crisafi - Non scatta l'omicidio stradale per chi fa inversione in autostrada. Nell'attesa delle applicazioni pratiche della nuova legge n. 41/2016, in vigore dal 25 marzo scorso (leggi: "Da oggi in vigore la legge sull'omicidio stradale: ecco le novità e il testo") che ha elevato a reato autonomo l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali, una riflessione sul complicato mosaico disegnato dal legislatore, fa emergere subito alcuni punti critici, lasciati irrisolti nel lungo iter parlamentare.
Ratio della legge, infatti, è di punire severamente (con condanne al carcere fino a 18 anni oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente), chiunque uccide o ferisce qualcuno non solo in conseguenza della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza ma anche per le infrazioni al codice della strada commesse dal c.d. utente comune.
Le misure aggravanti - con pena da 5 a 10 anni di carcere, aumentata se commessa senza patente di guida o assicurazione o se si provoca la morte o le lesioni di più persone - scattano, infatti, per l'eccesso di velocità, per chi passa con il rosso, per chi sorpassa in prossimità delle strisce pedonali così come per chi procede contromano o effettua una inversione pericolosa in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi.
Ma paradossalmente, il legislatore ha dimenticato di includere nell'impianto sanzionatorio una delle infrazioni più gravi al codice della strada, come l'inversione in autostrada ex art. 176 Cds.
Una delle condotte più pericolose, che non a caso è sempre stata punita dal codice con sanzioni amministrative tra le più alte (da 2.004 fino a 8.017 euro, oltre a revoca della patente e fermo del veicolo) non farà scattare, in caso di omicidio o ferimento, la nuova fattispecie di omicidio stradale, salvo che l'inversione di marcia non avvenga in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità.
A confermarlo è anche la recente circolare del ministero dell'Interno del 25 marzo 2016 (qui sotto allegata) che spiega come l'aggravante di cui al comma 5 n. 3 del nuovo art. 589-bis c.p. "ricorre in tuti i casi in cui il conducente abbia effettuato un'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità". Se invece, "la violazione è commessa in autostrada o su una strada extraurbana principale, dove la manovra di inversione di marcia è sempre vietata - si legge nella circolare - perché sia configurabile l'aggravante occorre che il comportamento illecito sia posto in essere in prossimità o in corrispondenza di un tratto con un andamento curvilineo o caratterizzato da un dosso, in cui ovviamente la visibilità sia limitata".
In caso contrario, dunque, per chi provoca un incidente (con morti e/o feriti) effettuando un'inversione di marcia in un tratto autostradale non scatteranno le aggravanti di cui alla nuova legge (per omicidio stradale o lesioni personali stradali), mentre per chi causa un analogo sinistro commettendo le altre manovre pericolose contemplate dalla legge, è prevista la galera da 5 anni in su.
Il reato di omicidio stradale