di Lucia Izzo - È nulla, e non inesistente, la notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario, in luogo diverso rispetto a quello previsto dalla legge, senza alcuna motivazione; tuttavia, il ricorso tempestivamente proposto contro l'avviso di accertamento sana la nullità.
Lo ha disposto la Commissione Tributaria Regionale di Genova, prima sezione, con la sentenza n. 182 (qui sotto allegata) depositata il 4 febbraio 2016.
Una società aveva proposto ricorso contro gli accertamenti del fisco riferiti a Ires, Irap e Iva relative all'anno 2008, ma, a seguito del rigetto del gravame, adisce la competente CTR eccependo, tra l'altro, "l'inesistenza dell'atto impugnato".
Al proposito l'appellante lamenta che la notifica, sebbene avvenuta nelle mani dell'amministratore della società, sia stata effettuata in luogo diverso da quello di legge, in contrasto con la nuova versione dell'art. 138 c.p.c. secondo cui la notificazione dovrebbe avvenire presso la casa di abitazione del destinatario e, solo ciò non fosse possibile, negli altri luoghi previsti dalla legge (la sede della società, l'abitazione o l'ufficio o azienda del legale rappresentante).
La Commissione adita, evidenzia che il richiamo dell'ufficio all'art. 60 del d.P.R. 600/73, in base al quale la notificazione va fatta al domicilio fiscale del destinatario (salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso a mani proprie), si scontra con l'art. 138 c.p.c. che, nel suo nuovo testo in vigore dal 2004 ritiene non generalmente possibile la notifica a mani proprie del destinatario, dovendo questa essere effettuata di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non sia possibile, nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Nel caso di specie non emerge che l'agente si sia recato infruttuosamente in alcuno dei luoghi menzionati, infatti nella relata non c'è alcun cenno dell'impossibilità della notifica nel luogo imposto, ciò determinando a radicale nullità della notifica.
Questa scelta si impone alla luce del fatto che la notifica è inesistente solo laddove la persona alla quale l'atto da notificarsi è consegnato non abbia alcun collegamento con il destinatario, ma nel caso di specie la consegna è avvenuta a persona collegata con la società, quale il rappresentante legale, quindi deve parlarsi di nullità.
Se tuttavia il ricorso contro l'avviso di accertamento fosse stato tempestivamente proposto, la nullità dell'avviso stesso si sarebbe potuta sanare ex tunc (ma non sarebbe venuta meno la decadenza eventualmente verificatasi, come insegnato dalle SS. UU. di Cassazione, sent n. 19854/2004); poichè l'istanza di accertamento con adesione nel caso è stata presentata in data 2/1/2014 e il ricorso è stato proposto nel mese di aprile 2014, oltre quindi la data del 31/12/2013, in cui era maturata la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere di rettifica della dichiarazione, la sanatoria, nel caso di specie. non è assolutamente configurabile, con la conseguenza che la nullità non è sanabile.
L'accoglimento dell'appello della società, sotto il profilo della nullità della notifica (insanabile), determina l'annullamento del'accertamento impugnato e la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.