di Valeria Zeppilli - Se uno degli ex coniugi non riesce a vivere il rapporto con il proprio figlio a causa del comportamento dell'altro, suo è il diritto di ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale, da farsi in via equitativa.
Ed è proprio su come vada effettuata tale liquidazione che recentemente la Corte di Cassazione ha offerto interessanti spunti di riflessione.
Con la sentenza numero 6790/2016, depositata dalla terza sezione civile il 7 aprile e qui sotto allegata, in particolare, i giudici hanno in parte accolto il ricorso di un uomo, separato, intenzionato ad ottenere giustizia per l'illegittimo ostacolo frapposto dalla ex moglie tra lui e il loro bambino. La somma liquidata in suo favore dal giudice del merito non era per lui adeguata al danno subito.
Nel dettaglio, la donna aveva ostacolato il rapporto tra padre e bambino, anche denunciando l'ex marito di aver esercitato violenza sessuale in danno del minore. Ma tale denuncia era stata giudicata infondata dal PM e dal G.i.p. che se ne erano occupati e, quindi, archiviata.
Dinanzi alla Cassazione l'uomo lamentava quindi, tra le altre cose, il fatto che la Corte territoriale, nel riconoscere in suo favore un danno di natura non patrimoniale liquidato in via equitativa, non aveva indicato gli elementi considerati né i criteri applicati per la determinazione del quantum.
In effetti il giudice del merito aveva limitato la propria motivazione all'affermazione generica "considerate tutte le circostanze relative all'entità della lesione del diritto del N.".
È chiaro, per la Cassazione, che si tratta di motivazione apparente che non dà luogo all'iter logico seguito nella quantificazione del danno in via equitativa, ritenuta dal ricorrente al di sotto del dovuto.
Tale valutazione, infatti, pur se affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice del merito, deve comunque essere sorretta dall'indicazione intelligibile dei criteri adottati.
Il ricorso dell'uomo, quindi, almeno per tale aspetto va accolto e la Corte di appello è chiamata ad una nuova, più approfondita, analisi.
Corte di cassazione testo sentenza numero 6790/2016• Foto: 123rf.com