Avv. Nicola Fiorillo - La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17811/2014 ha provveduto a dirimere, almeno per ora, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo all'ammissibilità dello scioglimento consensuale, ad opera dei coniugi, del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.
Cessazione del fondo patrimoniale ex art. 171 c.c.
In verità la questione, a parere di chi scrive, è resa particolarmente problematica dalla sibillina formulazione del dato letterale dell'articolo 171 c.c. rubricato " Cessazione del fondo", il quale non annovera tra le cause di scioglimento del fondo la risoluzione consensuale da parte dei coniugi.
In particolare si segnalano,sul punto, provvedimenti, sia di merito che di legittimità, giungenti a conclusioni diametralmente opposte. A fronte infatti di un orientamento più restrittivo che negava totalmente lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, si trovano sentenze che ritenevano ammissibile la risoluzione consensuale del fondo pur in presenza di figli minori ma, in quest'ultimo caso, vi era discordanza sui presupposti per poter addivenire ad un siffatto risultato:
- scioglimento senza autorizzazione giudiziale
- scioglimento solo con autorizzazione giudiziale
- scioglimento senza autorizzazione ma con deroga prevista nell'atto costitutivo del fondo ex art 169 c.c.
Cassazione: fondo patrimoniale, scioglimento anche in presenza di figli minori
Con la sentenza in oggetto, caratterizzata per certi versi da un' efficacia dirompente sulla questione, la Corte di Cassazione anzitutto reputa ammissibile e rientrante fra le cause legittime di scioglimento del fondo patrimoniale la risoluzione ad opera dei coniugi, allorquando non siano presenti figli minori. La conclusione cui arrivano i giudici della Corte si spiega in ragione dell'elencazione delle cause di scioglimento effettuata dall'art 171 c.c., non avente natura tassativa.
Dipoi, la Suprema Corte si spinge ben oltre, andando ad affrontare le radici del problema, reputando altresì ammissibile lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale pure in presenza di figli minori e senza alcuna autorizzazione giudiziale, ritenendo però al contempo necessaria la nomina di un curatore speciale del minore, autorizzato alla stipula dell'atto dal giudice tutelare ex art 320, comma 6, c.c. .
Si osserva come la Corte, nell'addivenire alla prefata conclusione abbia effettuato una netta distinzione concettuale tra l'art. 169 c.c., che disciplina l'amministrazione (straordinaria) dei beni oggetto del fondo, e il citato art 171 c.c., suggerendo come altro sia l'alienazione di un bene oggetto del fondo patrimoniale, che in presenza di figli minori necessiterebbe di autorizzazione giudiziale in mancanza di diversa previsione nell'atto costitutivo, e altro è invece lo scioglimento del fondo, che pone fine al vincolo di destinazione e vive una vicenda propria.
In una siffatta ottica, la Corte prevede quale strumento posto a tutela del minore, pertanto, non l'autorizzazione del giudice, quanto la partecipazione del minore stesso alla formazione della volontà negoziale, a mezzo del curatore speciale debitamente autorizzato.