La Corte di Cassazione (sentenza n. 5707/2002) ha chiarito che gli istituti giuridici dell'arbitrato e dell'arbitraggio perseguono finalità diverse
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5707 del 19 aprile 2002, ha stabilito che l'istituto giuridico dell'arbitraggio, a differenza di quanto accade per l'arbitrato, non è configurabile nella transazione giacché quest'ultima ha come presupposto essenziale l'esistenza di una controversia attuale o prevista.

La Corte, in particolare, ha voluto chiarire che gli istituti giuridici dell'arbitrato e dell'arbitraggio perseguono finalità diverse: il primo mira alla composizione della lite ed ha come presupposto appunto l'esistenza di un rapporto controverso; il secondo mira alla determinazione di un elemento del negozio giuridico e dunque all'integrazione del contenuto negoziale, e presuppone così la sussistenza di un rapporto non controverso.


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