di Marina Crisafi - Non c'è obbligo di avvisare l'indagato, presente al momento del sequestro preventivo ad opera della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere da un legale. Basta il controllo esercitato in tempi previ dal giudice, analogamente a quanto accade per le misure cautelari personali, ad assicurare le garanzie difensive. Così hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 15453/2016 depositata ieri, qui sotto allegata), sciogliendo il contrasto sull'applicazione dell'art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale in caso di sequestro preventivo d'urgenza ad opera della pg relativamente ad un decreto di sequestro di un terreno e delle opere sullo stesso realizzate.
La difesa dell'indagato rilevava che l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore è applicabile anche al sequestro preventivo d'urgenza eseguito dalla polizia e che la nullità del verbale di sequestro derivante da tale omissione si ripercuote anche sul successivo decreto di sequestro.
Ma, tra i vari orientamenti contrapposti, le sezioni unite scelgono quello secondo il quale la tutela prevista dal codice di rito è limitata ai sequestri o alle perquisizioni finalizzati alla raccolta delle prove e non sarebbe estesa anche ai sequestri preventivi d'urgenza.
Il legislatore ha espressamente previsto la presenza eventuale del difensore, hanno affermato infatti dal Palazzaccio, "attraverso il meccanismo di avvertimento all'indagato ex art. 114 disp. att., soltanto in relazione agli atti richiamati dall'art. 356 c.p.p. in considerazione della vocazione probatoria di tali atti". Di qui la necessità del presidio difensivo a controllo della regolarità dell'operato della p.g. Siffatta esigenza non è ravvisabile invece in relazione al sequestro preventivo anche se eseguito dalla polizia giudiziaria trattandosi di misura cautelare a carattere provvisorio destinata ad impedire la libera disponibilità di un bene.
Inoltre, soltanto per il sequestro preventivo a differenza di quello probatorio, hanno aggiunto gli Ermellini, "è previsto un controllo immediato da parte del giudice, organo terzo, sull'operato della polizia giudiziaria. Tale controllo in tempi brevi giustifica ulteriormente la mancanza del presidio difensivo al momento dell'esecuzione della misura".
Dalla mancata previsione di tale presenza non deriva pertanto alcuna violazione del diritto di difesa, giacché le garanzie difensive vengono tutelate attraverso "meccanismi di controllo da parte del giudice che può con celerità ritenere non conforme a legge l'operato della polizia giudiziaria evitando la convalida e disponendo la restituzione di quanto sequestrato".
Escluso quindi l'obbligo di avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere dal difensore di fiducia, va da sé l'esclusione di qualsiasi nullità del provvedimento di sequestro e relativa convalida.
Cassazione, sentenza n. 15453/2016