Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 7105/2016, depositata il 12 aprile (qui sotto allegata), la compagnia assicurativa aveva contestato la conformità all'originale del libretto di circolazione del proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro: questo, infatti, era stato prodotto agli atti in copia, riproducente il solo frontespizio.
Se in primo e in secondo grado le fotocopie erano state ritenute inutilizzabili ai fini della decisione, la Cassazione ha invece ribaltato le sorti della controversia accogliendo le doglianze del proprietario.
Per i giudici di legittimità, infatti, la contestazione della conformità all'originale di un documento che sia prodotto in copia non può avvenire, come fatto nel caso di specie, con clausole di stile e generiche.
Essa, insomma, non può essere effettuata utilizzando espressioni quali, ad esempio, "impugno o contesto" oppure "contesto tutta la documentazione perché inammissibile e irrilevante".
Bisogna piuttosto provvedere a una contestazione che, a pena di inefficacia, sia chiara e circostanziata e indichi specificamente sia quale documento si intende contestare, sia in base a quali elementi si assume che esso differisca dall'originale.
Peraltro, nel ritenere che nel caso di specie le Assicurazioni avessero operato un disconoscimento idoneo della conformità all'originale, il giudice del merito si era posto in contrasto con un principio che era stato già sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 7775/2014.
La causa torna quindi dinanzi al Tribunale di Napoli.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7105/2016