Della questione si è recentemente occupato il Tribunale di Roma, dinanzi al quale si era instaurata una complessa controversia sfociata nella sentenza numero 194/2016.
Con tale pronuncia, in particolare, il giudice capitolino ha affermato i predetti principi e tentato di fare chiarezza in argomento.
Nel caso di specie, più nel dettaglio, gli acquirenti di diversi appartamenti di un unico palazzo, a distanza di più di cinque anni dall'acquisto, non avevano ancora ottenuto il certificato di agibilità da parte del costruttore/venditore.
Nonostante quest'ultimo avesse tentato di difendersi affermando che il mancato rilascio del certificato era dipeso da una serie di modifiche progettuali richieste dagli acquirenti e che avevano reso necessaria la presentazione di alcune domande di condono, con conseguente allungamento dei tempi burocratici, il Tribunale di Roma ha deciso comunque di accogliere le richieste degli attori.
Infatti, nel corso del giudizio si era constatato che le variazioni erano state concordate prima della stipula del preliminare e non richieste dopo dagli acquirenti.
Di conseguenza, quindi, dinanzi all'impegno del venditore di fornire il certificato, nulla, neanche la presunta lentezza burocratica, poteva affievolire la sua colpa.
Del resto, il certificato di agibilità risponde alla funzione di garantire la commerciabilità degli immobili ad uso abitativo. Esso pertanto, salvo espressa esclusione convenzionale, rientra tra i documenti che i venditori devono necessariamente consegnare agli acquirenti.