di Lucia Izzo - Va annullata la sanzione per eccesso di velocità, se lo stato di necessità del conducente del veicolo è confermato dal certificato del pronto soccorso e da diverse sentenze passate in giudicato che hanno annullato altri verbali emessi in relazione alla stessa vicenda.
Si tratta non di plurime azioni, ma di condotte da ritenersi unitarie e inscindibilmente connesse tra loro.
Lo ha disposto la Cassazione, VI sezione civile, nella sentenza 7198/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso promosso da un uomo contro la Prefettura di Reggio Emilia.
Il ricorrente aveva promosso opposizione avverso il verbale di contestazione di sanzione amministrativa elevato nei suoi confronti per violazione dell'art. 142, 9° co., Codice della Strada, per superamento dei limiti di velocità.
Contro di lui erano stati emessi ben cinque verbali per violazioni della medesima norma rilevate con sistema Tutor (SICVE), commesse dalla persona al volante della sua auto, in stato di necessità, almeno putativa, poiché doveva accompagnarlo, il più rapidamente possibile, all'Ospedale di Bologna, nosocomio indicatogli dal suo medico di fiducia, per quanto necessario in relazione alla caduta all'esito della quale era "fortemente dolorante e con la caviglia gonfia, nella quale si era formato, peraltro, un vistoso ematoma, in continuo peggioramento"
Dinanzi ai giudici di Cassazione, l'uomo evidenzia di aver impugnato tutte le sanzioni irrogate, tutte annullate, ad eccezione di quella di cui è causa, per riconosciuta sussistenza dello stato di necessità.
Il ricorrente produce a sostegno di tale stato, sentenze che, per gli Ermellini, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, non sono tardivamente prodotte in giudizio, ma ammissibili prima della fase decisionale proprie perché attengono a provvedimenti, passati in giudicato, rilevanti per il giudizio.
Si tratta, per i giudici, di azioni plurime assolutamente unitarie e inscindibilmente connesse tra loro.
Inoltre, circa il dedotto stato di necessità sul percorso fino all'ospedale (e quindi anche in quello di cui è causa), vi sono state due pronunce (per i tratti autostradali immediatamente precedenti), che tale stato hanno ritenuto sussistente.
Le sentenze in questione, concludono i giudici, sono state rese nei confronti delle diverse prefetture interessate con riguardo ai Comuni attraversati nel percorso autostradale e quindi nei confronti della stessa parte Ministero dell'Interno.
Non essendovi altri accertamenti da effettuare, la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale impugnato.
Cass., VI sez. civ., sentenza 7198/2016