Il fornitore viola un obbligo contrattuale se non emette le fatture bimestrali, effettuando la lettura dei consumi o una stima su quelli precedenti

di Lucia Izzo - Se la compagnia del gas non emette le fatture bimestrali, paga un indennizzo automatico all'utente che l'ha sollecitata per evitare di vedersi arrivare bollette eccessive riferite a un periode di somministrazione più lungo.

Il fornitore del servizio non adempie un obbligo contrattuale poichè non effettua la lettura dei consumi e avrebbe comunque potuto fatturare in base alla stima di quelli precedenti, ma non lo fa.

Resta salvo il diritto del gestore a ripetere dal distributore le somme versate al cliente.


È questo ciò che emerge dalla sentenza 3089/2015 pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Gaeta (magistrato onorario Marianna Oliviero), che ha accolto il ricorso avanzato da un consumatore.


Per il giudice, il ritardo nel comunicare il dato di switching e il profilo del cliente finale provoca un'inosservanza relativa all'emissione periodica di bollette che si riferiscono a diversi cicli di fatture, ripercuotendosi non solo sulla prima, ma anche sulle successive.


Le fatture, prosegue il magistrato, vanno emesse in base ai dati di misura effettivi rilevati dalla compagnia esercente la vendita, anche facendo ricorso ad un'autolettura da parte del cliente se ciò si rende necessario. 


Nonostante l'impresa di distribuzione non abbia reso disponibili le informazioni all'uopo necessarie, la compagnia del gas può comunque provvedere utilizzando una stima dei consumi, salva la possibilità di fare ricorso a un successivo conguaglio, altrimenti è giustificata la sua responsabilità contrattuale.


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