di Marina Crisafi - Per chi paga le multe stradali direttamente negli uffici di polizia non è prevista nessuna tassa. A sancirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 25/E del 18 aprile 2016, in risposta all'interpello inviato da un comune che sosteneva che sulla quietanza rilasciata dagli agenti al contribuente dovesse applicarsi l'imposta di bollo di due euro.
La quietanza si ricorda è prevista dall'art. 387 del regolamento di esecuzione del codice della strada che prevede il rilascio, appunto, di una ricevuta al cittadino che si reca di persona a pagare la sanzione presso il corpo di polizia che l'ha comminata.
Per l'amministrazione comunale, l'imposta sarebbe dovuta, giacché così è previsto dall'art. 13 della tariffa allegata al D.p.r. n. 642/1972 con riferimento alle fatture emesse dai comuni per entrate extratributarie di importi superiori a 77,47 euro e alle quietanze del tesoriere sul pagamento dei mandati.
Secondo l'agenzia invece, i proventi delle multe, in quanto irrogati "nell'esercizio di potestà amministrativa" vanno inquadrati tra le esenzioni previste dall'art. 5 comma 4 della stessa tariffa, il quale prevede che siano esenti da bollo in modo assoluto gli atti e le copie "relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie".
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