In particolare, i giudici con la recente pronuncia hanno chiarito che tale responsabilità non può venir meno solo in ragione del rapporto personale fiduciario eventualmente sussistente tra il loro dipendente e i clienti che acquistano da quest'ultimo un pacchetto di prodotti finanziari.
Nel caso di specie i clienti, una coppia di coniugi, si erano rivolti al giudice per ottenere la restituzione di risparmi investiti in prodotti finanziari e assicurativi, citando sia la compagnia assicurativa che il responsabile commerciale, dal quale avevano provveduto con fiducia all'acquisto del pacchetto.
Le doglianze, più nel dettaglio, nascevano dal fatto che il promotore, dopo la sottoscrizione, era divenuto irreperibile, senza lasciare alcuna traccia delle polizze e degli investimenti effettuati.
Nonostante la Compagnia chiedesse di essere manlevata da ogni responsabilità, il Tribunale, in primo grado, l'aveva condannata in solido al responsabile commerciale.
La società, però, non ci sta ed è ricorsa in Appello, ma senza ottenere nulla di meglio.
Infatti per i giudici, che si rifanno a un orientamento della Corte di cassazione espresso ad esempio con la sentenza numero 12448/2012, la responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 2049 del codice civile richiede, per potersi configurare, non solo la realizzazione di un fatto illecito, ma anche che tra le mansioni affidate al dipendente e l'evento dannoso vi sia un nesso di occasionalità necessaria.
La responsabilità oggettiva per il fatto del dipendente, insomma, si ha quando il comportamento è comunque riconducibile all'attività lavorativa, anche se questa abbia soltanto agevolato il fatto dannoso e anche se il dipendente abbia operato con dolo e per finalità strettamente personali.
Dato che, nel caso in esame, i danni erano stati cagionati dal responsabile commerciale e capo-area in forza di tale sua qualità, che rendeva quanto venduto riconducibile alla società assicurativa, la responsabilità solidale sancita in primo grado va confermata.
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