di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 15924/2016, depositata il 18 aprile (qui sotto allegata), la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di misure cautelari.
In particolare, con tale pronuncia i giudici hanno precisato che se dalla commissione del reato è trascorso un arco temporale abbastanza lungo, tale circostanza depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione dell'illecito.
Tale presunzione, peraltro, a detta della Corte non può essere superata da considerazioni astratte e generiche: l'attualità dell'esigenza cautelare, infatti, non è strettamente connessa alla sua concretezza, ma tali aspetti devono essere valutati in maniera autonoma e separata.
Del resto, l'attualità dipende dalla presenza di occasioni prossime al reato, mentre la concretezza dipende dalla capacità a delinquere del reo: il giudizio di concretezza, pertanto, non si risolve nel giudizio di attualità, così come il giudizio di attualità non si risolve nel giudizio di concretezza.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte e deciso con la sentenza in commento, invece, l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari aveva dato un peso decisamente preponderante alla concretezza del pericolo di recidiva, legato alla gravità del reato contestato e alla personalità del suo autore, lasciando del tutto in secondo piano le necessarie valutazioni sull'attualità del pericolo stesso. Non era stato dato, infatti, alcun peso alla circostanza che l'imputato non aveva posto in essere alcun episodio delittuoso a distanza di un anno e mezzo dal reato.
Invece, come ricordato dai giudici, la distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della decisione cautelare comporta un rigoroso obbligo di motivazione circa l'attualità del pericolo e la scelta della misura.
Di conseguenza, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame per una nuova valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
Corte di cassazione testo sentenza numero 15924/2016