Integrato il reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p.

di Marina Crisafi - Spiare la casella mail altrui per prendere visione dei messaggi nella stessa contenuti è reato. E' integrata infatti la fattispecie di cui all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico), giacché la casella di posta elettronica rappresenta un sistema informatico a tutti gli effetti. Sono queste le conclusioni cui perviene la quinta sezione penale della Cassazione (nella sentenza n. 13057/2016 qui sotto allegata), confermando la condanna di 6 mesi di reclusione inflitta in appello ad un uomo che, approfittando della sua qualità di responsabile dell'ufficio di polizia provinciale e dell'assenza temporanea del collega (assistente nel medesimo ufficio), si introduceva nella sua casella di posta elettronica protetta da password, e dopo aver preso visione del contenuto di numerosi documenti, aprendoli, ne aveva anche scaricati due.

Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa che aveva contestato potesse trattarsi di accesso a sistema informatico, giacché la casella di posta era personale e dunque entità diversa ed estranea rispetto alla nozione codicistica, il Palazzaccio ha ritenuto invece che la casella mail rappresenta "inequivocabilmente" un sistema informatico rilevante ai sensi dell'art. 615-ter c.p.

La Cassazione rammenta, infatti, che nell'introdurre tale nozione nel nostro ordinamento, il legislatore ha fatto evidentemente riferimento a concetti già diffusi ed elaborati nel mondo dell'economia, della tecnica e della comunicazione, essendo stato mosso dalla necessità "di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dalla sviluppo della scienza".

Pertanto, conformemente alle acquisizioni del mondo scientifico, il sistema informatico inteso dal legislatore non può essere che "il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati". In tal senso si esprime anche la Convenzione di Budapest per la quale "sistema informatico è qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati". E la casella di posta non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.) di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio.

L'accesso a questo spazio di memoria concreta chiaramente un accesso al sistema informatico, giacchè la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura destinata alla memorizzazione delle informazioni.

Allorchè questa porzione di memoria sia protetta, come nella specie, mediante password, rivelando la chiara volontà dell'utente di farne uno spazio a sé riservato, ogni accesso abusivo allo stesso non può che concretare quindi l'elemento materiale del reato di cui all'art. 615-ter c.p.

Cassazione, sentenza n. 13057/2016

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