di Valeria Zeppilli - Ormai da diversi anni in Italia vige l'obbligo, per determinati esercizi o soggetti, di dotarsi di un etilometro elettronico al fine di consentire agli avventori di valutare la loro effettiva capacità di mettersi alla guida.
La normativa di riferimento
A stabilire tale obbligo, più nel dettaglio, è l'articolo 54 della legge numero 120/2010, che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo numero 117/2007.
Tale norma, infatti, sancisce che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, compresi quelli in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, devono collocare presso almeno un'uscita del locale, a disposizione dei clienti, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico.
Al medesimo obbligo soggiace, più in generale, anche chiunque, in spazi o aree pubbliche o nei circoli, somministra bevande alcoliche o superalcoliche, quindi anche chi organizza sagre, fiere e manifestazioni varie all'aperto.
Tutti tali soggetti, inoltre, devono anche esporre, all'entrata, all'interno e all'uscita dei loro locali, delle apposite tabelle in cui siano descritti i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità delle bevande alcoliche più comuni, idonee a superare il tasso alcolemico consentito per la guida in stato di ebbrezza.
In generale, comunque, l'obbligo vale solo se i locali interessati proseguano la loro attività oltre la mezzanotte.
La sanzione in caso di inadempimento è quella amministrativa compresa tra 300 euro e 1.200 euro.
Caratteristiche dell'etilometro
Come visto, la legge stabilisce che l'etilometro che i predetti locali devono esporre sia di tipo precursore chimico o elettronico e sia posizionato presso almeno un'uscita dal locale.
Esso, inoltre, deve essere a disposizione dei clienti, evidentemente in luogo accessibile a tutti: numerosi locali, infatti, sono stati sanzionati per il fatto di tenere gli apparecchi riposti in un cassetto.
Qualsiasi etilometro che rispetti tali requisiti può considerarsi a norma di legge.
Sul fatto che esso sia a disposizione dei clienti si precisa che da nessuna parte è prevista la sua gratuità, con la conseguenza che sono ammessi etilometri sia gratuiti che a pagamento.
L'importante è che il loro numero, se si tratta di apparecchi monouso, sia adeguato al numero di avventori del locale.
Rilevanza ai fini sanzionatori
Occorre a questo punto precisare che, ai fini sanzionatori, il tasso che rileva è solo quello accertato dalle forze dell'ordine.
Di conseguenza, nell'ipotesi in cui quest'ultimo superi il limite di tolleranza stabilito dal nostro ordinamento (che, si ricorda, coincide con 0,5 g/l) mentre quello accertato mediante gli apparecchi messi a disposizione dai locali no, tale ultima circostanza non potrà essere di per sé utilizzata dall'interessato come prova a sua difesa.