di Paolo M. Storani - In tema di PCT e obbligatorietà del deposito telematico del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è fresca d'inchiostro - 15 aprile 2016 - e ricca di una panoramica giurisprudenziale e riferimenti normativi l'ordinanza del Tribunale di Vasto, presieduto dal Dott. Bruno Giangiacomo, opera della ispirata penna del relatore Dott. Fabrizio Pasquale, con la Dott.ssa Stefania Izzi a completare il Collegio.
Fanno ovviamente eccezione gli atti introduttivi vale a dire quelli con i quali le parti si costituiscono in giudizio.
La cancelleria è, quindi, tenuta a non ricevere, anzi a rifiutare, il deposito in modalità cartacea degli atti processuali delle parti già costituite, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 16 bis d.l. 179/2012, citata nel provvedimento collegiale vastese.
Quelli che seguono sono alcuni passi salienti della inedita pronuncia, relativa ad un provvedimento con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per reintegrazione nel possesso precedentemente avanzato sull'assunto dell'intervenuto decorso del termine annuale di decadenza contemplato all'art. 1168 c.c.; l'ordinanza davvero significativa è visionabile per esteso nell'allegato sottostante alla presente noticina.
Tale ordinanza affronta il tema attualissimo e delicatissimo delle conseguenze processuali del deposito in modalità cartacea anziché telematica del ricorso per reclamo cautelare innanzi al tribunale collegiale.
Tema nevralgico per tutti i procedimenti aventi natura bifasica o in quei giudizi di carattere sommario contraddistinti dalla presenza di eventuali "appendici" o subprocedimenti volti, in senso lato, al riesame del provvedimento emesso dal giudice della prima fase.
LIA Law In Action segnala l'articolato provvedimento che, nel contrastato panorama della giurisprudenza di merito in proposito, si contraddistingue per i seguenti passaggi di particolare pregnanza:
1) Il deposito del reclamo deve essere obbligatoriamente telematico;
2) Il deposito cartaceo del reclamo rende l'atto che ne costituisce l'oggetto non tanto nullo, bensì radicalmente inesistente;
3) La conseguenza sul piano processuale è la inammissibilità.
Nessuna sanatoria al riguardo in nome del principio della ragionevole durata del processo cui è ispirato il PCT!
Il Collegio vastese ha ritenuto non spendibile l'orientamento di Cass, Sez. U., 4 marzo 2009, n. 5160, in tema di sanabilità del vizio derivante da un deposito eseguito con modalità non previste dalla legge.
Spese interamente compensate stante la novità della querelle, la sussistenza di un contrasto in giurisprudenza e l'assenza di pronunce della Suprema Corte in ordine alla specifica questione oggetto di causa, come pure di indicazioni nella circolare del Ministro della Giustizia.
In sintesi, questa la massima di LIA:
"L'atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, è non soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al tipo corrispondente, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo tecnico-giuridico; l'atto, infatti, è affetto da un deficit strutturale e ontologico, vale a dire tamquam non esset".
Un grazie sentito al giudice estensore Dott. Pasquale per l'ambita preferenza.
Ai lettori un augurio di buona lettura del provvedimento allegato qui in calce (Avv. Paolo M. Storani).
Vedi allegato