di Valeria Zeppilli - In caso di incidente stradale, il danno biologico da risarcire alla vittima può essere maggiorato sino al 30% rispetto agli standard previsti per la liquidazione.
Ciò avviene, in particolare, per tentare di offrire ristoro ai pregiudizi che, a seguito del sinistro, possono incidere sulla vita di relazione.
Ed è proprio su tale maggiorazione che è intervenuta la sentenza numero 7766/2016, depositata dalla terza sezione della Corte di Cassazione il 20 aprile scorso (qui sotto allegata).
I giudici hanno infatti chiarito, con una lunga e articolata motivazione, che l'eventuale aumento del 30% riguarda solo la significativa alterazione della vita quotidiana. Tale danno, quindi, deve tenersi ben distinto rispetto al dolore interiore.
Entrambi, in ogni caso, possono essere risarciti solo se rigorosamente provati caso per caso.
Con la sentenza numero 235/2014 della Corte costituzionale, del resto, è stata sconfessata definitivamente la tesi che predicava l'unicità del danno biologico.
Così deve ritenersi che se, in forza delle tabelle del danno biologico è offerto un indice standard di liquidazione, l'eventuale aumento percentuale del 30% "sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto".
Per quanto riguarda, invece, la sofferenza interiore, essa andrà sottoposta a un'altra, diversa, indagine senza che scatti alcun automatismo risarcitorio.
Così, al di fuori dell'ambito "circoscritto ed eccezionale" delle micropermanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico resta circoscritto ai soli aspetti dinamico/relazionali della vita del soggetto e prescinde dalla considerazione del danno morale e dalla sua risarcibilità.
Nel caso di specie va quindi confermata la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in considerazione della peculiarità e dell'eccezionalità della vicenda giudicata, aveva liquidato sia il danno dinamico/relazionale derivante dallo sconvolgimento radicale della dimensione della vita quotidiana del soggetto a seguito del sinistro, sia la sofferenza morale derivante dalla diversa relazione del soggetto con se stesso, accentuata, anche in considerazione della giovane età, dal danno estetico molto grave.
Corte di cassazione testo sentenza numero 7766/2016