La sospensione dell'efficacia esecutiva costituisce l'eccezione, dunque, l'art. 283 c.p.c. va interpretato restrittivamente: App. Ancona, Sez. I, ord. 19-4-2016, Pres. G. Marcelli

di Paolo M. Storani - Questa l'inedita ordinanza del 19 aprile 2016 della Corte di Appello di Ancona, Sez. I Civ., Presidente ed Estensore Dott. Gianmichele Marcelli: "letta l'istanza con la quale l'appellante ha richiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, esaminati gli atti;

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, poiché l'art. 282 c.p.c. sancisce il principio di immediata esecutività della sentenza di primo grado, la sospensione dell'efficacia esecutiva costituisce l'eccezione, dunque l'art. 283 c.p.c. deve interpretarsi restrittivamente.

Pertanto, l'istanza inibitoria deve evidenziare, da un lato, la fondatezza dei motivi (fumus boni iuris) e, dall'altro, fornire la prova della gravità di essi, ossia la probabilità di subire, dall'esecuzione della sentenza, un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora).

I due requisiti, rispetto ai quali il giudice deve operare una delibazione sommaria, devono coesistere.

Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova alcuna del grave pregiudizio che subirebbe dall'esecuzione della sentenza, ma solo genericamente allegando tale circostanza, peraltro a fronte di somma esigua.

Pertanto, in considerazione del difetto di prova, l'istanza va rigettata.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza:

- fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 20.03.2018.

Ancona, li 19 aprile 2016.

F.to Il Presidente Dott. Gianmichele Marcelli".

Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: