La Cassazione detta i presupposti per l'obbligo dell'intervento del Fondo di Garanzia

di Marina Crisafi - Se il capo non paga, il lavoratore può ottenere la liquidazione del Tfr direttamente dall'Inps. A far sorgere i presupposti per l'obbligo dell'intervento del fondo di garanzia, di fronte all'insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, bastano l'esistenza e la consistenza del credito risultanti da un titolo (anche giudiziale) e l'insufficienza del patrimonio ereditario. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 8072/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul caso di alcune dipendenti di una società in accomandita semplice che trascinavano in giudizio il fondo di garanzia dell'Inps per il pagamento del Tfr, oltre agli ultimi stipendi dovuti in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte d'appello aveva rigettato la domanda proposta dalle dipendenti ma la Cassazione ha accolto le loro richieste cassando la sentenza in base al seguente principio di diritto: "In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto

gravante sull'eredità giacente, presupposto per l'obbligo di intervento del fondo sono a) l'esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l'onere di precostituire, e b) l'insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo". Da qui l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Inps alle spese processuali.

Cassazione, sentenza n. 8072/2016

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