di Lucia Izzo - Il Consulente tecnico d'ufficio che svolge un'attività non riferibile ai parametri tabellari va remunerato a tempo, quindi in base alle ore di lavoro se non è possibile, analogicamente, far rientrare le sue operazioni in quelle tipiche.
Inoltre, il criterio della liquidazione tabellare si può cumulare con quello delle vacazioni se sono compiute plurime attività che prevedono uno o l'altro criterio di liquidazione.
Il compenso sarebbe stato, a detta di parte ricorrente, liquidato in misura eccessiva rispetto al valore dell'opera svolta dall'ausiliaria, di scarsa qualità e priva di pregio.
Inoltre, invece di applicare congiuntamente il criterio delle vacazioni e quello tabellare, parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicare il solo tabellare posto che l'attività rimessa al C.T.U. non presenta alcuna complessità e varietà tali da esorbitare nell'ambito di una perizia psicologica.
Motivi che, per gli Ermellini, risultano infondati.
In primis, rammentano i giudici, è sicuramente preclusa in sede di legittimità la censura relativa all'asserito scarso pregio della consulenza e va rilevato come il Tribunale abbia ampiamente e correttamente risposto alle stesse censure sollevate nei confronti del provvedimento di liquidazione dell'onorario.
Comunque, anche nel merito la doglianza sarebbe priva di fondamento: il Collegio evidenzia che il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare, pertanto, illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione, sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni.
Nel caso di specie, la consulenza non è apparsa al Tribunale riconducibile a quella psicologica trattandosi di un mero accertamento ricognitivo e fattuale in ordine alle abitudini di vita, all'attività lavorativa svolta, alle condizioni dell'abitazione, alla situazione personale del minore, sotto il profilo della cura e dell'educazione, alla predisposizione di un piano programmatico per l'esercizio del diritto di visita.
Si tratta di valutazioni che sfuggono all'ambito della consulenza psicologica vera e propria, che ha contraddistinto, invece, la parte della consulenza dedicata all'affidamento dei figli.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Cass., VI sez. civ., sentenza n. 8148/2016• Foto: 123rf.com