"Il giudice sciogliendo la riserva di udienza 30.3.2016 nella causa n..../2015;
letta la richiesta di concessione di clausola;
rilevato che l'opposto comunicava all'opponente preventivi per complessivi € 115.900,00... mentre qui il credito azionato è già per somma superiore € 163.536,75 alla quale va aggiunta la somma già pagata di € 52.000,00 ex se allo stato non vi è prova del credito affermandosi in giurisprudenza di legittimità si osserva, Cass. 3.3.2009 n. 5051:
'la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto';
rilevato che va ordinato all'opposto di produrre in cartaceo i documenti allegati al monitorio e quelli allegati alla comparsa di risposta in quanto per i primi non ha accesso telematico al procedimento monitorio e per i secondi un giudice per decidere usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché - questo giudice - piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione così da non perdere il filo della decisione;
rilevato che non può il giudice sottolineare lo schermo del computer ovvero porre orecchiette allo schermo del computer per segnalare le pagine rilevanti dei documenti e non ritiene di sottoporre come costo allo Stato delle copie dei medesimi;
RIGETTA la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione;
ORDINA all'opposto di depositare in cartaceo i documenti allegati a monitorio e comparsa di risposta; rinvia per l'esame delle memorie ex art. 183 c.p.c. all'udienza del ... 2016.
Busto Arsizio, 8.4.2016".