di Valeria Zeppilli - Cosa fare se il giudice omette di pronunciarsi, in sentenza, sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore? Occorre avviare il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile. Anche se la causa verteva in materia di diritto penale.
La Corte suprema di cassazione, infatti, con l'ordinanza numero 17174/2016 depositata il 26 aprile (qui sotto allegata) si è uniformata alla consolidata giurisprudenza civile e ha sancito che, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è proprio tale procedimento l'unico rimedio esperibile: la richiesta di distrazione, infatti, non può essere considerata un'autonoma domanda.
Del resto, come i giudici non hanno omesso di evidenziare, la procedura di correzione consente di rispettare meglio il principio della ragionevole durata del processo, di rango costituzionale, e di soddisfare in maniera più celere lo scopo perseguito dal legale che decide di dichiararsi distrattario di ottenere un titolo esecutivo.
Il rimedio, peraltro, ai sensi dell'articolo 391-bis del codice di procedura civile, può essere applicato anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Così, nel caso di specie, con l'ordinanza in commento i giudici hanno corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del 1° marzo 2016, emessa dalla sesta sezione penale senza provvedere sull'istanza del legale di distrazione in suo favore, ex articolo 93 c.p.c., degli onorari non riscossi e delle spese anticipate.