di Valeria Zeppilli - Nel nostro ordinamento penale è possibile, in determinati casi, convertire le pene detentive brevi in pene pecuniarie.
A precisare quando ciò sia possibile in concreto, correttamente applicando le disposizioni del codice penale, è da poco intervenuta la Corte di cassazione, con la sentenza numero 17103/2016 depositata il 26 aprile (qui sotto allegata).
In tale pronuncia, infatti, i giudici hanno chiarito che tale beneficio può essere concesso anche a soggetti che si trovano in difficoltà economica, se il giudice ha motivo di ritenere che essi sono comunque in condizione di adempiere.
Del resto, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione delle pene detentive brevi con pene pecuniarie il giudice deve avvalersi dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale. In essi sono ad esempio ricomprese le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato mentre non si fa alcun riferimento alle sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, invece, la Corte di appello di Brescia, nel pronunciarsi in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali, aveva negato il beneficio solo sulla base della mancanza di prova della solvibilità del condannato, ritenendo che il reato in contestazione sarebbe di per sé sintomatico dell'incapacità patrimoniale del suo autore.
In forza di quanto sopra visto, quindi, tale sentenza è stata annullata con rinvio al giudice del merito, chiamato ad attenersi ai principi esposti dalla Corte di cassazione.
Si segnala, infine, che i giudici di legittimità, in considerazione della particolare condizione del reato che aveva generato la condanna, non hanno omesso di ricordare che il decreto legislativo numero 8/2016 ha sì depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, lasciando tuttavia nell'area del penalmente rilevante gli illeciti più significativi, ovverosia quelli in cui l'omissione supera i 10mila euro annui: in tal caso, infatti, la pena è ancora quella della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 1.032 euro.
Corte di cassazione testo sentenza numero 17103/2016