di Lucia Izzo - La compagnia aerea è tenuta a rimborsare al passeggero il costo del biglietto in caso decida di rinunciare al volo in extremis per paura di possibili attentati nel paese estero di destinazione dove, a causa dell'instabile situazione politica e delle tensioni locali, tali episodi sono diffusi così come gli scontri in piazza che provocano morti e feriti.
Lo ha stabilito il giudice di Pace di Torino, sezione civile, nella sentenza n. 505/2016.
Il giudice ha accolto il ricorso di una viaggiatrice che aveva programmato il suo volo per Istanbul il 13 ottobre 2014, periodo in cui in la Turchia era in balia non solo del terrore Is, ma anche di scontri riguardanti la guerra in Siria e tensioni con la minoranza curda.
Sollecitata anche dall'intervento del ministero degli Esteri italiano, che aveva messo in guardia i connazionali sconsigliando di recarsi in zona in quei giorni, la ricorrente decide di rinunciare al viaggio programmato con il consorte.
La stessa si rivolge poi all'associazione dei consumatori Adoc Piemonte, per ottenere la restituzione dei soldi spesi per i biglietti aerei dopo che la compagnia le ha comunicato che solo parte delle tasse versate sarebbe stata rimborsabile e di contattare l'apposito call center.
Nessuna risposta dalla compagnia, nonostante i numerosi solleciti in cui la ricorrente precisa che l'unico motivo per cui la coppia ha rinunciato al viaggio è la gravissima e documentata situazione politica che agitava la Turchia.
Per il giudice la pretesa della donna è meritevole d'accoglimento.
Trova applicazione nel caso di specie l'art. 945 del decreto legislativo 96/2005 il quale chiarisce che "Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato".
Poiché la situazione di tensione a Istanbul risultava avvalorata dalle dichiarazioni della Farnesina e da documentati eventi pericolosi, non era garantito lo standard di sicurezza idoneo a far viaggiare la coppia con tranquillità e ciò giustifica la scelta di rinunciare al viaggio per causa ad essi non imputabile.
Il giudice chiarisce, inoltre, che la compagnia è tenuta a informare il cliente del fatto che il biglietto non sarà rimborsabile prima della conclusione del contratto; un'eventuale clausola che nega la ripetizione della somma, senza un'adeguata informazione preventiva del passeggero, è infatti da considerarsi vessatoria.
Accolta la domanda, anche le spese di giudizio sono a carico della compagnia aerea.