di Lucia Izzo - La pubblica amministrazione non può prima ingenerare nel cittadino l'affidamento e poi negargli la tutela per gli atti consequenziali da lui posti in essere.
Per tali ragioni va dichiarato illegittimo il provvedimento che nega al contribuente la possibilità di rottamare i ruoli di cartelle esattoriali se prima il fisco abbia scelto di instaurare un rapporto fondato su collaborazione e buona fede e abbia poi violato la tutela dell'affidamento.
La Ctr di Bari, ventiquattressima sezione, con la sentenza n. 1035/2016 accoglie l'istanza di un contribuente, riguardante un provvedimento di diniego da parte del Fisco sulla definizione di carichi di ruolo relativi a cartelle esattoriali riguardanti bolli automobilistici.
Per l'ufficio il diniego è giustificato dall'insussistenza dei requisiti di "condono" previsti dalla legge n. 289/2002 circostanza che avrebbe impedito la validità e il perfezionamento della definizione agevolativa; di conseguenza, si sarebbe dovuta riprendere la riscossione delle somme che erano state pretese originariamente.
Da qui origina l'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria: il ricorrente chiede che il provvedimento di diniego intercorso successivamente venga dichiarato illegittimo.
L'uomo chiarisce di aver pagato quanto dovuto, aderendo alla richiesta di definizione delle cartelle proposta dal Fisco.
Il successivo comportamento dell'amministrazione, prosegue la difesa, contrasta con l'art. 10 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) e con la disciplina dell'affidamento della buona fede.
La Commissione barese, accogliendo la domanda, evidenzia come il diniego sia inaccettabile e in palese contrasto con la norma a tutela del contribuente: il ricorrente, infatti, aveva accolto le indicazioni contenute negli atti del fisco comportandosi di conseguenza.
La pubblica amministrazione, chiarisce la Ctr, non può ingenerare l'affidamento nel cittadino e negargli la tutela dell'affidamento per gli atti conseguenzialmente posti in essere dal contribuente; non inoltre, non può neppure essere sindacata la buona fede di quest'ultimo nell'aver proceduto al pagamento posto che "la possibilità di condonare i bolli automobilistici costituiva oggetto di acceso dibattito dottrinale, confluito in decisioni giurisprudenziali anche favorevoli al contribuente".