di Lucia Izzo - Niente multa per l'automobilista che non espone il tagliando della sosta sul parabrezza in maniera visibile, ma è legittima la compensazione delle spese operata dal giudice.
Va infatti esclusa la sanzionabilità del comportamento poichè la mancata regolare esposizione non può essere assimilata alla mancanza di titolo abilitante alla sosta, tuttavia l'operato dell'agente accertatore è stato corretto.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 8282/2016 (qui sotto allegata).
Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del gravame, aveva respinto l'impugnazione del ricorrente contro la sentenza del giudice di pace che, pur accogliendo la sua opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (mancato pagamento di sosta tariffata), compensava le spese. Motivo riproposto anche nel ricorso in sede di legittimità.
La difesa evidenzia che la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
La "grave ed eccezionale ragione" richiamata dalla norma, prosegue il ricorrente, non poteva di certo essere riferita al fatto di non aver esposto "correttamente" il tagliando o ticket della sosta che, nella situazione esaminata, invece che sul parabrezza era poggiato sul sedile anteriore, lato passeggero dell'autovettura.
In realtà, secondo il Giudice del gravame, l'operato dell'accertatore appare corretto, anche per quanto riguarda l'elevazione del verbale di contravvenzione, poiché il ticket esposto sul sedile anteriore della auto non era assolutamente visibile e quindi non esposto in modo "corretto". Circostanza questa che avrebbe legittimato una grave ed eccezionale ragione per la compensazione.
Nella stessa direzione si pronuncia anche la Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso, chiarisce che l'attività dell'accertatore è stata correttamente eseguita perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, e, se anche questo fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione non sarebbe stato comunque agevole operare il dovuto controllo.
In effetti, come sostenuto dal ricorrente, manca una norma che disciplini espressamente le modalità di esposizione del ticket, ma, al riguardo, data la tipologia della infrazione, è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l'attività di controllo e per evitare disguidi.
Del resto, il giudice di pace ha correttamente escluso che, la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, in quanto, nonostante l'auto fosse in sosta senza tagliando di pagamento, successivamente è emerso che contravventore-opponente aveva pagato il corrispettivo della sosta, il cui tagliando non era stato esposto in maniera visibile
Nonostante ciò, il giudice ha anche sostanzialmente affermato che la specifica vicenda non poteva consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa, ai fini anche della regolazione delle spese di giudizio.
Pertanto, la compensazione delle spese risulta corretta e il ricorso deve essere rigettato.
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