Che succede se dopo la disdetta l'inquilino non lascia l'immobile e continua a pagare? I pagamenti vanno accettati o si rischia la tacita riconduzione?
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, se l'inquilino dopo la scadenza del contratto continua a corrispondere il canone di affitto, il proprietario può tranquillamente accettare i canoni, senza che tale fatto possa essere considerato idoneo a dar luogo a rinnovazione tacita del contratto stesso.
Chiara in tal senso è stata ad esempio l'ordinanza numero 13886 emessa dalla Corte di cassazione nel 2001. Con essa, infatti, si è sancito che affinché possa aversi rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 1597 del codice civile è necessaria sia la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore che la mancanza di una volontà contraria del locatore.
Di conseguenza, se vi è stata disdetta da parte di quest'ultimo, tale fatto è idoneo a manifestare la volontà di porre termine al rapporto e la rinnovazione non può desumersi né dalla permanenza del locatario nell'immobile né dalla circostanza che il locatore continui a percepire il canone e non proponga tempestivamente azione di rilascio.
Per raggiungere gli effetti di cui all'articolo 1597 c.c., invece, occorrerebbe un comportamento positivo che evidenzi espressamente una nuova volontà, contraria a quella già manifestata con la disdetta.
Nello stesso senso la Cassazione è andata anche, tra le numerose pronunce, con la sentenza numero 10963 del 2010, nella quale si è ribadito che ai fini della rinnovazione tacita del contratto di locazione è necessario un univoco comportamento di tutte le parti del rapporto, idoneo a rendere inequivocabile una volontà, pur implicita, di mantenere in vita il rapporto locativo dopo la sua scadenza.
Non è invece possibile ravvisare una volontà inequivocabile di mantenere in vita il rapporto nella semplice percezione, da parte del locatore, dei canoni di locazione versati dall'inquilino che continua ad occupare l'immobile.
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