di Lucia Izzo - Non spetta alcun indennizzo "iure proprio" per l'eccessiva durata del procedimento all'erede del fallito se costui non dimostra di aver in qualche modo partecipato alla procedura concorsuale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 8508/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso incidentale promosso dal Ministero della Giustizia nei confronti della figlia di un imprenditore fallito.
Alla donna, la Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto 6.700 euro iure proprio a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale per la irragionevole durata della procedura fallimentare riguardante il genitore, deceduto nelle more del processo.
Il Ministero si duole del riconoscimento della somma iure proprio, poichè non risulta che la donna abbia assunto la veste di parte mediante intervento nella procedura presupposta.
Una censura che per gli Ermellini è fondata: è noto, evidenziano i giudici, che "in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte".
La costituzione di parte rappresenta una condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo, come confermato anche dalla CEDU e dalla stessa Cassazione in diversi precedenti: infatti, nella procedura fallimentare la morte del fallito non determina, come avviene nel processo di cognizione, l'interruzione del processo, poichè questo prosegue nei confronti dei suoi eredi, i quali assumono pertanto il ruolo di parte in luogo del fallito defunto, al punto che, proprio al fine di assicurare la partecipazione alla procedura di tutti gli eredi e non soltanto di alcuni di loro, la legge fallimentare all'art. 12 prevede che in caso di pluralità di eredi la procedura prosegua nei confronti di colui che è designato come rappresentante.
In tal modo resta soddisfatta la necessità della presenza nella procedura fallimentare di un soggetto che subentri all'imprenditore fallito o defunto e l'art. 12 legge fall. individua proprio il soggetto che prende il posto del fallito al fine del compimento degli atti per i quali la legge consente o esige la sua presenza e dall'altro precisa che il fallimento prosegue nei confronti del sostituto senza soluzione di continuità, ossia senza necessita di una previa interruzione del procedimento.
Tuttavia, concludono i giudici, affinché abbia titolo a reclamare, iure proprio, l'equa riparazione per l'irragionevole protrazione della procedura fallimentare, è necessario che l'erede dell'imprenditore fallito abbia in qualche modo partecipato alla procedura (eventualmente come rappresentato degli eredi, in caso di pluralità di successori a titolo universale), rivolgendo in essa istanze o risultando destinatario di atti, di richiesti o di provvedimenti.
Soltanto in tal caso è configurabile un suo interesse, giuridicamente rilevante, alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.
Nel caso di specie nulla di tutto questo emerge dal decreto impugnato e la stessa figlia, ricorrente per Cassazione, non precisa quale tipo di attività processuale abbia spiegato nella procedura fallimentare proseguita dopo il decesso del fallito, ma si limita a rivendicare, iure proprio, un indennizzo da ritardo in quanto erede del de cuius.
Cass., Vi sez. civ., sent. 8508/2016• Foto: 123rf.com