di Lucia Izzo - Spavento e apprensione non sono le uniche conseguenze che possono derivare dalla fuga del proprio animale domestico da casa: infatti, se il nostro amico a quattro zampe cagiona un incidente, dei danni subiti dal proprietario dell'auto, ne dovrà rispondere anche il padrone insieme al gestore dell'infrastruttura a meno che non venga provato il caso fortuito, idoneo a liberare dall'addebito di responsabilità.
Lo ha disposto il Giudice di Pace di Rovigo, sezione civile, nella sentenza 100/2016 pubblicata il 2 maggio, accogliendo il ricorso di un automobilista la cui vettura era stata danneggiata dopo un incidente con un cane che gli era apparso improvvisamente davanti in autostrada.
I danni, quantificati in oltre 4.500 euro, vanno a ristorare le spese destinate al recupero e alla riparazione della vettura, nonché il pregiudizio da fermo tecnico per il periodo in cui il veicolo è rimasto indisponibile (commisurato, nel caso di specie, in appena 100 euro poichè mancano allegazioni ideone a dimostrare la necessità di utilizzo del mezzo, ad esempio per lavoro).
La somma dovrà essere corrisposta non solo dal gestore dell'infrastruttura, ma anche dalla famiglia del cane fuggito a cui è stato possibile risalire mediante il microchip.
Nessuno dei convenuti fornisce alcun elemento per liberarsi dalla responsabilità da custodia e a nulla valgono le rassicurazioni che il gestore fornisce relativamente agli efficienti standard di manutenzione della zona.
Nonostante il teste escusso sostenga che la manutenzione sul tratto autostradale incriminato sia garantita 24 ore su 24, le sue affermazioni sono smentite dalle fotografie che il proprietario del veicolo ha depositato in giudizio: la recinzione relativa al tratto di strada, infatti, è piegata verso il basso e ricoperta di vegetazione, creando un'apertura da cui il cagnolino avrebbe potuto facilmente passare ritrovandosi nel bel mezzo della carreggiata.
I proprietari del meticcio, inoltre, ammettono dinanzi alla polizia stradale che l'animale non è nuovo alla fuga, essendo altre volte scappato di casa: dichiarazioni che da sole integrano la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Alle parti tocca pagare anche le spese del giudizio.