Guida legale al capo VI del DLgs. 81/2015 concernente il lavoro accessorio

di Dario La Marchesina - L'attuale esecutivo si è occupato di riformare alcuni punti nevralgici della materia del diritto del lavoro con una serie di atti normativi che rientrano nel c.d. Jobs Act. Nello specifico in questa sede ci interessa il contenuto del DLgs. 81/2015, e più precisamente il capo VI concernente il lavoro accessorio, istituto in origine introdotto dalla legge Biagi (DLgs. 276/2003).

Secondo l'art. 48 c.1 DLgs. 81/2015 per lavoro accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative che non possono eccedere i 7.000 euro annui, con riferimento alla totalità dei committenti (imprenditori o professionisti); in precedenza la L. 92/2012 (Riforma Fornero) fissava il tetto massimo delle prestazioni di lavoro accessorio a 5.000 euro annui.

Tuttavia il lavoratore non può svolgere, nei confronti di ciascun singolo committente, attività per compensi superiori a 2.000 euro annui; ciò significa che una volta raggiunta tale soglia, il prestatore potrà svolgere lavoro accessorio solo presso committenti diversi rispetto al precedente.

Inoltre qualora il lavoratore accessorio dovesse percepire una qualche prestazione integrativa del salario o una forma di sostegno al reddito, il suo compenso annuo ha un limite totale di 3.000 euro (art. 48 c.2 DLgs. 81/2015).

L'art. 49 DLgs. 81/2015 si occupa della disciplina del lavoro accessorio: il primo comma evidenzia come i committenti imprenditori o professionisti interessati a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio debbano acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; per quanto riguarda invece i committenti non imprenditori l'acquisto dei buoni può avvenire anche presso le rivendite autorizzate.

I voucher lavoro sono disponibili in tagli diversi: 10 euro, 20 euro, 50 euro; tuttavia quello che il lavoratore accessorio incasserà realmente sono 7,50 euro, 15 euro, 37,50 euro in quanto vengono detratti un 13% di contributi INPS, un 7% di assicurazione INAIL (copertura tragitto casa-lavoro, lavoro-casa) e un 5% sempre all'INPS per il servizio fornito.

Il terzo comma stabilisce che prima dell'inizio della prestazione occasionale, i committenti sono tenuti a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente entro trenta giorni, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore e indicando anche il luogo della prestazione.

Infine il quarto comma evidenzia come il lavoratore accessorio percepisca il proprio compenso dal concessionario autorizzato di cui al comma 7, in seguito all'accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione; occorre poi precisare che il compenso è esente da imposizioni fiscali e non influisce sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore accessorio.

Attualmente in Italia questa tipologia di lavoro è in aumento soprattutto nel settore secondario (industrie) ma anche nel commercio e nel turismo, secondo quanto risulta da report ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; in genere la maggior parte dei prestatori ai quali viene prospettata la soluzione dei voucher sono giovani in cerca di occupazione o che hanno già svolto un periodo di tirocinio di 6 mesi presso un certo datore, al quale spesso però non segue un rinnovo dello stesso.

La ragione per cui oggi i voucher lavoro vengono utilizzati così frequentemente risiede nel fatto che economicamente e giuridicamente costituiscono una soluzione molto meno vincolante per i committenti rispetto alla stipulazione dei contratti.

Tuttavia nonostante si tratti pur sempre di un'opportunità per coloro che necessitano di percepire un qualche compenso, dall'altra parte un eccessivo aumento nell'utilizzo di questo strumento senza adeguate limitazioni, potrebbe portare ad un vero e proprio sfruttamento della forza lavoro con conseguente aumento del fenomeno del precariato, ponendo in secondo piano le fattispecie contrattuali che garantiscono maggiormente il rispetto del diritto al lavoro previsto dall'art. 4 della nostra Costituzione.

Dario La Marchesina - profilo e articoli
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